Richiesta preliminare del Conto Termico 3.0: cos’è e come funziona

Richiesta preliminare del Conto Termico 3.0
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La richiesta preliminare di accesso agli incentivi è una delle novità introdotte dal Conto Termico 3.0 per le imprese. Pur avendo la forma di una comunicazione preventiva al GSE, rappresenta un requisito obbligatorio per accedere agli incentivi e deve essere trasmessa prima dell’avvio dei lavori

Con l’entrata in vigore del Conto Termico 3.0, il legislatore ha ampliato l’accesso agli incentivi per l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, incrementando i possibili interventi e limitando la capienza per le imprese.

Tra le novità più rilevanti vi è l’introduzione della cosiddetta richiesta preliminare di accesso agli incentivi, un passaggio che interessa esclusivamente le imprese.

Il riferimento normativo

La richiesta preliminare di accesso agli incentivi è introdotta dall’Articolo 25, comma 3 del DM 7 agosto 2025.

Il contenuto della richiesta preliminare, oltre che dal Decreto, è ulteriormente definito dalle regole applicative al capitolo 4.1.

Cos’è la richiesta preliminare del Conto Termico 3.0

La richiesta preliminare del Conto Termico 3.0 è una comunicazione che l’impresa deve trasmettere al GSE prima dell’avvio dei lavori.

Non si tratta di una domanda di incentivo e nemmeno di una prenotazione delle risorse economiche disponibili.

L’obiettivo è consentire al GSE di verificare preventivamente che l’intervento rientri tra quelli incentivabili e che l’impresa abbia manifestato formalmente la volontà di accedere al meccanismo incentivante prima dell’inizio dei lavori.

L’invio della comunicazione:

  • non garantisce l’accesso all’incentivo;
  • non determina il riconoscimento dell’importo spettante;
  • non costituisce prenotazione delle risorse;
  • non sostituisce la successiva domanda di incentivo.

Quando si presenta e quali sono le tempistiche

La richiesta deve essere presentata attraverso il portale esclusivamente da parte delle imprese che vogliono accedere all’incentivo.

La comunicazione va fatta prima dell’avvio dei lavori e subito dopo la comunicazione possono essere avviati i lavori e realizzato l’intervento. Il GSE invia una presa d’atto della comunicazione e solo successivamente alla ricezione della presa d’atto e dopo aver concluso chiaramente i lavori può essere effettuata la richiesta di accesso diretto.

Lo schema riassuntivo è sostanzialmente il seguente:

Richiesta preliminare del Conto Termico 3.0

I tempi della comunicazione di presa d’atto sono di circa 60 giorni, come per le tempistiche legate alla presentazione della domanda.

Attenzione però, qualora venga presentata una domanda per un intervento (ad esempio Intervento III.B) e si voglia passare ad un altro intervento (ad esempio III.C) si dovrà ripresentare la richiesta preliminare dopo aver annullato la precedente. Questo comporta che qualora i lavori fossero già iniziati la pratica non sarebbe ammissibile all’incentivazione. È importante definire bene la tipologia di intervento o interventi prima di iniziare i lavori.

Approfondimento

Dati Progetto. La richiesta di valutazione preliminare risulta piuttosto semplice da compilare ma sussistono alcuni elementi su cui gli operatori stanno incontrando alcune difficoltà e a tale proposito riteniamo utile alcuni approfondimenti specifici.

Finanziamenti pubblici. Nella richiesta al capitolo “Dati Progetto” si richiede la seguente domanda: “Sono previsti finanziamenti pubblici per la realizzazione del progetto?” La domanda fa riferimento a finanziamenti pubblici “diversi” dal Conto Termico e conseguentemente si suggerisce di indicare “NO” nel caso l’unica sovvenzione richiesta sia il Conto Termico. In ogni caso si ribadisce che l’entità precisa dell’incentivo non viene calcolata a partire dalla richiesta preliminare, bensì dalla domanda di incentivo.