La richiesta preliminare di accesso agli incentivi è una delle novità introdotte dal Conto Termico 3.0 per le imprese. Pur avendo la forma di una comunicazione preventiva al GSE, rappresenta un requisito obbligatorio per accedere agli incentivi e deve essere trasmessa prima dell’avvio dei lavori
Con l’entrata in vigore del Conto Termico 3.0, il legislatore ha ampliato l’accesso agli incentivi per l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, incrementando i possibili interventi e limitando la capienza per le imprese.
Tra le novità più rilevanti vi è l’introduzione della cosiddetta richiesta preliminare di accesso agli incentivi, un passaggio che interessa esclusivamente le imprese.
Il riferimento normativo
La richiesta preliminare di accesso agli incentivi è introdotta dall’Articolo 25, comma 3 del DM 7 agosto 2025.
Il contenuto della richiesta preliminare, oltre che dal Decreto, è ulteriormente definito dalle regole applicative al capitolo 4.1.
Cos’è la richiesta preliminare del Conto Termico 3.0
La richiesta preliminare del Conto Termico 3.0 è una comunicazione che l’impresa deve trasmettere al GSE prima dell’avvio dei lavori.
Non si tratta di una domanda di incentivo e nemmeno di una prenotazione delle risorse economiche disponibili.
L’obiettivo è consentire al GSE di verificare preventivamente che l’intervento rientri tra quelli incentivabili e che l’impresa abbia manifestato formalmente la volontà di accedere al meccanismo incentivante prima dell’inizio dei lavori.
L’invio della comunicazione:
- non garantisce l’accesso all’incentivo;
- non determina il riconoscimento dell’importo spettante;
- non costituisce prenotazione delle risorse;
- non sostituisce la successiva domanda di incentivo.
Quando si presenta e quali sono le tempistiche
La richiesta deve essere presentata attraverso il portale esclusivamente da parte delle imprese che vogliono accedere all’incentivo.
La comunicazione va fatta prima dell’avvio dei lavori e subito dopo la comunicazione possono essere avviati i lavori e realizzato l’intervento. Il GSE invia una presa d’atto della comunicazione e solo successivamente alla ricezione della presa d’atto e dopo aver concluso chiaramente i lavori può essere effettuata la richiesta di accesso diretto.
Lo schema riassuntivo è sostanzialmente il seguente:


