Nessuno stop generalizzato agli incentivi per stufe, caminetti, termocamini e caldaie a biomassa legnosa. Il quadro normativo introdotto dal D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, che recepisce la Direttiva RED III, modifica e rende più selettivi alcuni requisiti per l’accesso agli incentivi, ma non esclude affatto le biomasse legnose dai meccanismi di sostegno.
È quindi necessario fare chiarezza dopo la pubblicazione di alcune informazioni che rischiano di generare forte confusione tra cittadini e operatori del settore.
1. Nessuno “stop agli incentivi per stufe e biomasse”
La prima informazione da correggere è anche la più importante. Non è vero che le stufe a pellet e a legna, i termocamini e i caminetti perdono totalmente l’accesso a qualsiasi forma di agevolazione.
Al contrario, gli interventi di sostituzione con moderni generatori a biomassa continuano a poter accedere, nel rispetto dei rispettivi requisiti, ai principali strumenti di incentivazione previsti dalla normativa nazionale, tra cui il Conto Termico 3.0 e le detrazioni fiscali, oltre agli specifici programmi regionali e locali.
Il nuovo Allegato IV del D.Lgs. 199/2021 dice espressamente che sono ammessi agli incentivi i generatori a biomassa installati in sostituzione di generatori alimentati a:
- biomassa;
- gasolio;
- carbone;
- olio combustibile.
Sono inoltre ammesse, a condizioni più restrittive, anche le sostituzioni di generatori alimentati a GPL e gas naturale.
Il legislatore non ha quindi eliminato gli incentivi alle biomasse: ha concentrato il sostegno pubblico sugli interventi di sostituzione e sui generatori caratterizzati dalle migliori prestazioni ambientali. Come giusto che sia, proseguendo lungo un solco normativo intrapreso già da tempo.
2. Cosa cambia realmente: non è più incentivata la semplice nuova installazione
La modifica più significativa riguarda la nuova installazione di un generatore a biomassa senza la sostituzione di un generatore esistente. Il nuovo Allegato IV concentra infatti l’accesso agli incentivi sugli interventi di sostituzione.
È una differenza sostanziale rispetto all’affermare che stufe e caldaie a biomassa «non sono più incentivate».
La logica è quella di indirizzare le risorse pubbliche disponibili verso il rinnovo degli impianti esistenti, favorendo la sostituzione delle tecnologie più obsolete e dei combustibili fossili con generatori moderni e ad elevate prestazioni.
Questo significa che chi sostituisce, ad esempio, una vecchia stufa a legna, una vecchia caldaia a biomassa o un generatore a gasolio con un moderno generatore a biomassa può continuare ad accedere agli incentivi, purché siano rispettate le condizioni previste dallo specifico meccanismo.
3. Non esiste un rendimento minimo generalizzato dell’87%
Un’altra informazione da correggere riguarda l’affermazione secondo cui «i nuovi modelli devono garantire un rendimento non inferiore all’87%». Non esiste un unico valore dell’87% applicabile indistintamente a stufe, inserti, termocamini e caldaie.
Il nuovo Allegato IV prevede requisiti differenti in funzione della tipologia e della potenza del generatore. Il requisito fondamentale per gli apparecchi a biomassa è il conseguimento della classe ambientale 5 stelle prevista dal DM 186/2017.
Per le caldaie a biomassa fino a 500 kW è inoltre richiesta la conformità alla classe 5 della norma UNI EN 303-5 e un rendimento termico utile minimo calcolato secondo la formula:
η ≥ 87 + log(Pn)
dove Pn rappresenta la potenza nominale della caldaia.
Non si tratta quindi di un rendimento fisso dell’87%. Soprattutto, non è corretto estendere questo valore indistintamente a tutte le stufe e agli altri apparecchi domestici, per i quali valgono i requisiti specifici previsti dalla normativa applicabile e dalla certificazione ambientale a 5 stelle.
4. Il limite di 1 mg/Nm³ non riguarda tutte le biomasse
Il limite di emissione di particolato primario PP10 ≤ 1 mg/Nm³ non rappresenta un requisito generale per tutti gli interventi incentivati a biomassa, ma solo per una fattispecie specifica: la sostituzione di generatori alimentati a GPL o a gas naturale con generatori a biomassa.
Per la sostituzione di un vecchio generatore a biomassa, carbone, olio combustibile o gasolio tale limite aggiuntivo non è previsto.
Esiste inoltre una specifica deroga per gli interventi realizzati nelle aree non metanizzate da parte di aziende agricole e imprese forestali, alle condizioni stabilite dalla normativa.
Presentare quindi il valore di 1 mg/Nm³ come un nuovo requisito trasversale delle biomasse restituisce un quadro completamente diverso da quello previsto dal legislatore.
5. Lo stop non è stato introdotto “perché stufe e caminetti inquinano”
Particolarmente fuorviante è infine attribuire alla modifica normativa un presunto divieto generalizzato degli incentivi motivato dalle emissioni di particolato delle biomasse.
Un simile divieto semplicemente non esiste.
Se l’intenzione del legislatore fosse stata quella di escludere le biomasse dagli incentivi per ragioni legate alla qualità dell’aria, sarebbe difficilmente spiegabile perché lo stesso Allegato IV disciplini dettagliatamente le condizioni attraverso le quali stufe, termocamini e caldaie a biomassa possono continuare ad accedere agli incentivi.
La scelta normativa è invece chiaramente orientata a concentrare il sostegno pubblico sulla sostituzione degli impianti esistenti e sulle tecnologie con le migliori prestazioni ambientali.
Una direzione coerente anche con l’esigenza di accelerare il turnover tecnologico del parco installato: sostituire un vecchio generatore con un apparecchio moderno significa infatti ridurre sensibilmente consumi ed emissioni.
Non si tratta quindi di uno stop alle biomasse, ma di una selezione più stringente degli interventi che possono beneficiare delle risorse pubbliche.
Cosa deve sapere chi vuole sostituire una stufa o una caldaia nel 2026
Il messaggio per cittadini, installatori e rivenditori è quindi molto diverso da quello di un presunto blocco degli incentivi. Stufe, inserti, termocamini e caldaie a biomassa continuano ad essere incentivabili nel 2026.
È però necessario verificare:
- che l’intervento rientri tra le sostituzioni ammesse;
- che il nuovo generatore possieda i requisiti ambientali e prestazionali richiesti;
- che siano rispettate le condizioni dello specifico incentivo utilizzato;
- che siano rispettate eventuali disposizioni regionali più restrittive.
Per questo è importante affidarsi a operatori qualificati e verificare preventivamente le condizioni di accesso al Conto Termico, alle detrazioni fiscali o agli eventuali bandi regionali disponibili.
Biomasse e incentivi: servono informazioni corrette
Il dibattito sulla qualità dell’aria e sul ruolo della combustione domestica della biomassa è importante e merita di essere affrontato sulla base di dati scientifici e informazioni corrette. Proprio per questo è necessario distinguere le valutazioni sulle politiche energetiche e ambientali dalla descrizione delle norme vigenti.
Dire che dal 3 agosto 2026 è scattato lo «stop agli incentivi per stufe e biomasse» non descrive ciò che prevede la normativa.
La realtà è diversa: gli incentivi alle biomasse continuano a esistere, ma sono sempre più orientati alla sostituzione dei vecchi generatori con tecnologie moderne, efficienti e a basse emissioni.
Ed è proprio il ricambio tecnologico del parco installato, non il suo arresto, uno degli strumenti fondamentali per ridurre concretamente le emissioni del riscaldamento domestico.

