Cippato e bricchette, nuovi requisiti per l’accesso agli incentivi

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Novità sul fronte dei criteri per l’accesso agli incentivi applicabili a tutti gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Il recepimento della Direttiva europea Energie Rinnovabili, nota come RED II, ha introdotto nuovi criteri applicabili a tutti “gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili che richiedono incentivi, comunque denominati”, ad es. Conto Termico e detrazioni fiscali quali Superbonus, Ecobonus, Bonus casa, ecc…

I nuovi criteri, definiti all’Allegato IV, corrispondono a requisiti minimi che potranno essere ulteriormente innalzati nei decreti di adozione dei singoli incentivi, e prevedono sia requisiti tecnologici specifici per ciascuna tipologia di generatore, sia requisiti relativi alla qualità dei biocombustibili impiegabili. 

Riportiamo di seguito le novità per il cippato:

  • per le caldaie il cippato dovrà essere di qualità uguale o migliore rispetto a quella per cui il generatore è stato omologato (≤500 kW) o testato in opera (>500 kW);
  • sarà necessaria la certificazione del cippato rilasciata da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065, sulla base delle analisi delle proprietà del biocombustibile accreditate rispetto alle metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-4;
  • la documentazione di acquisto del cippato dovrà evidenziare la classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall’organismo di certificazione accreditato al produttore e da questi messo a disposizione del distributore;
  • solo nel caso in cui la caldaia sia alimentata con cippato di propria produzione (autoprodotto), la qualità del combustibile potrà essere attestata da analisi effettuate con cadenza annuale da un laboratorio accreditato ISO/IEC 17025, sulla base delle metodologie di prova definite dalla UNI EN ISO 17225-4.

    Le bricchette di legno dovranno invece soddisfare i seguenti requisiti:

    • per le caldaie le bricchette dovranno essere di qualità uguale o migliore rispetto a quella per cui il generatore è stato omologato (≤500 kW) o testato in opera (>500 kW);
    • le bricchette impiegate in stufe a legna dovranno obbligatoriamente ricadere in classe A1;
    • le bricchette di legno dovranno essere certificate da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065, sulla base di analisi delle proprietà del biocombustibile accreditate rispetto alle metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-3;
    • la documentazione di acquisto delle bricchette dovrà evidenziare la classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall’organismo di certificazione accreditato al produttore e da questi messo a disposizione del distributore;
    • solo nel caso in cui la caldaia sia alimentata con bricchette di legno autoprodotte, la qualità del combustibile potrà essere attestata da analisi effettuate con cadenza annuale da un laboratorio accreditato ISO/IEC 17025, sulla base delle metodologie di prova definite dalla UNI EN ISO 17225-3.

    È importante sottolineare che, nella maggior parte dei casi, non saranno più sufficienti autodichiarazioni relative alla classe di qualità di cippato e bricchette, né analisi di laboratorio disposte autonomamente dalle aziende di produzione e distribuzione, né analisi effettuate da laboratori non accreditati o accreditati in modo parziale rispetto alle metodologie d’analisi previste dalla norma ISO 17225-3. Sarà quindi obbligatoria una certificazione “completa” di cippato e bricchette, come BiomassPlus®.

    Entro sei mesi dal 15 dicembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto, il MiTE provvederà ad emanare (e/o aggiornare) i decreti per l’attuazione dei sistemi di incentivazione e dei relativi criteri direttivi.