Le norme tecniche definiscono lo stato dell’arte per progettazione, installazione e manutenzione dei sistemi fumari, garantendo sicurezza ed efficienza degli impianti a biomassa. L’articolo spiega come nascono gli standard UNI, CEN e ISO, il rapporto tra normazione e legislazione, il ruolo delle norme armonizzate europee e i principali riferimenti nazionali per camini e sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione
L’Autore di questo articolo è Giuseppe Pinna, Comitato Termotecnico Italiano.
Quando parliamo di riscaldamento a legna o pellet il cuore tecnologico non è solo nella stufa, ma in ciò che non si vede: l’impianto fumario, o canna fumaria o, con una definizione più ampollosa, il “sistema di evacuazione dei prodotti della combustione”. Questa parte dell’impianto termico è critica per il buon funzionamento del generatore e la sicurezza della casa e per questo anch’essa deve essere correttamente progettata, realizzata e mantenuta.
In questo contributo non andremo però a dettagliare quali sono i requisiti che devono essere seguiti per la costruzione e l’installazione dei camini, ma ci soffermeremo invece sugli strumenti che questi requisiti li definiscono e li veicolano ai fabbricanti dei prodotti e agli installatori, definendo la famosa “regola dell’arte” a cui si devono conformare nella produzione e nell’installazione.
Cos’è una norma tecnica
Spesso si confonde la norma tecnica con l’obbligo di legge, e in questo la lingua italiana non aiuta, perché è assolutamente comune utilizzare il termine “norma” con entrambi i significati. In inglese si usa la parola “standard”, perfettamente comprensibile anche dalle nostre parti ma purtroppo poco utilizzata con questa accezione.
Secondo la definizione tratta (con qualche semplificazione a favore di chiarezza) dal Regolamento (UE) N. 1025/2012 sulla normazione europea una norma tecnica è:
- un documento,
- adottato da un organismo di normazione riconosciuto,
- per applicazione ripetuta o continua,
- al quale non è obbligatorio conformarsi,
- che prescrive i requisiti tecnici che un determinato prodotto, processo, servizio o sistema deve soddisfare.
Manca solo un elemento per avere il quadro completo, e lo rubiamo da un’altra definizione, scritta questa volta dall’ISO (International Standardisation Organisation), che è molto simile ma contiene una postilla iniziale decisiva: “Standard: Document, established by consensus … “. Quella della “consensualità” è una delle caratteristiche fondamentali delle norme tecniche, insieme alla democraticità, alla trasparenza, al rispetto e al bilanciamento.
Chi scrive le norme tecniche
Il mondo della normazione pubblica è storicamente diviso tra settore elettrico e tutti gli altri settori. A livello internazionale è governato dall’IEC (International Electrotechnical Commission) e dall’ISO (International Standardisation Organisation). La medesima ripartizione settoriale vale anche in Europa, dove si hanno CENELEC (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique) e CEN (Comitato Europeo di Normazione) e in tutti i Paesi nazionali (CEI e UNI per l’Italia).
Agli organismi di normazione internazionali ed europei partecipano gli enti di normazione nazionali, che inviano i propri esperti nei diversi gruppi di lavoro e che hanno diritto di voto quando si tratta di approvare una norma tecnica per la sua pubblicazione o prendere altre decisioni.
Lasciando da parte il settore elettrico, che non ci compete per l’argomento di questo articolo, per tutti gli altri settori l’Ente Italiano di Normazione è UNI, che è anche il soggetto riconosciuto ai fini dei rapporti con l’esterno, in particolare con ISO e CEN. In ambito nazionale è però più corretto parlare di “Sistema UNI”, che si compone dell’UNI propriamente detto e di sette “Enti Federati” che per motivi storici coprono alcuni ambiti settoriali specifici per i quali hanno la responsabilità di sviluppare i progetti di norma nazionali e partecipare a quelli europei e internazionali nei tavoli ISO e CEN.

La partecipazione in UNI e negli Enti federati, che sono tutti costituiti in forma di associazione, è disciplinata da regolamenti interni che sono scritti in modo da garantire il rispetto del citato requisito di democraticità, assicurando la presenza di tutte le parti economico-sociali interessate. Quindi, per fare l’esempio del settore dei camini, possibili componenti dei gruppi di lavoro potranno essere: i fabbricanti di prodotti camino, le aziende di installazione e manutenzione, gli organismi di certificazione e controllo, i laboratori di prova, le associazioni industriali e artigiane. Ma potrebbero essere coinvolti anche istituzioni pubbliche, quali ministeri ed enti locali, autorità ispettive, oltre a università, istituti di ricerca, consulenti. Tutti questi soggetti, una volta associati all’ente competente per le materie di loro interesse, incaricano le persone, definite “esperti”, che andranno concretamente a partecipare ai tavoli tecnici.
Gli organi operativi per la normazione: Commissioni Tecniche e Gruppi di Lavoro
Gli esperti incaricati vengono inseriti in organi tecnici denominati “Commissioni Tecniche” (CT) che possono operare direttamente sui progetti di norma oppure costituire dei “Gruppi di Lavoro” (GL) dedicati. Sia commissioni tecniche che gruppi di lavoro hanno di norma un coordinatore, che viene eletto dai soci della commissione e un funzionario tecnico che fa parte della struttura dell’Ente. Questa struttura è molto simile anche a livello europeo e internazionale.

Il link tra Sistema UNI e CEN/ISO: il Mirror Committee
Ogni Technical Committee CEN o ISO ha un suo referente nazionale, chiamato “mirror committee” che opera come interfaccia e ha la titolarità delle posizioni nazionali che riguardano le decisioni del TC. Inoltre delega gli “esperti” che partecipano alle attività ed è la sede naturale per la discussione e l’individuazione delle posizioni condivise da sostenere nel tavolo CEN o ISO.
Le commissioni tecniche UNI/CTI del settore camini
In Italia, il compito di sviluppare le norme del settore camini è di competenza del CTI-Comitato Termotecnico Italiano, che è uno dei sette Enti Federati cha fanno parte del Sistema UNI.
La commissione competente, per i combustibili solidi e liquidi è la CT 258 “Canne fumarie”, che collabora con il comitato tecnico CEN/TC 166 “Chimneys”, il quale ha la titolarità per la normazione europea in materia di camini.

Legislazione e normazione tecnica
Ma torniamo al nostro discorso iniziale sulle norme tecniche e sulla loro relazione con la cosiddetta “Regola Tecnica”, cioè quell’insieme di prescrizioni che discendono da atti aventi forza di legge quali regolamenti e direttive europee, leggi e decreti nazionali.
La Regola Tecnica si caratterizza per essere cogente, basata sul concetto di rappresentanza e uno strumento di regolazione del mercato. La Norma Tecnica è invece prevalentemente volontaria, basata sul concetto di consenso degli esperti ed è uno strumento di trasferimento tecnologico in quanto rappresenta lo “stato dell’arte”. Pur nascendo volontaria, la norma tecnica può diventare, indirettamente, obbligatoria quando la sua applicazione è richiamata in una prescrizione di legge.
Il link tra regola tecnica e norma tecnica: le norme armonizzate
Una norma armonizzata è una norma europea sviluppata dal CEN in seguito a una procedura della Commissione Europea chiamata “Standardisation Request” (in precedenza detta “Mandato”). Con la “Standardisation Request” la Commissione incarica il CEN di elaborare nuove norme armonizzate per supportare l’applicazione di una Direttiva o Regolamento europeo.
Le norme armonizzate possono essere utilizzate per dimostrare che i prodotti, i servizi o i processi sono conformi alla legislazione europea in materia. Quando una norma europea viene armonizzata, essa diventa lo strumento per rispettare i requisiti essenziali delle Direttive UE, conferendo al prodotto la cosiddetta “presunzione di conformità”. Semplificando quindi, il processo è questo:
- la direttiva/regolamento europeo stabilisce i Requisiti Essenziali;
- le norme tecniche armonizzate stabiliscono le modalità per rispettarli.
Regola tecnica e norma tecnica per i camini: le norme armonizzate al CPR
Il mandato relativo ai prodotti camino è denominato M/105 “Chimneys, flues and specific products”. È stato introdotto nel 1998 in conformità alla Construction Products Directive (CPD) 89/106/EEC, e revisionato nel 2003.
Sulla base della CPD (poi diventata CPR, Construction Products Regulation) sono state pubblicate le relative norme armonizzate, i cui riferimenti aggiornati e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Europea (OJEU) sono riportati in questo sito.
Nel 2024 è stato approvato il nuovo CPR – Regolamento 2024/3110/UE, che punta su sostenibilità, digitalizzazione e tracciabilità: introduce il Passaporto Digitale del Prodotto (DPP), le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD), una Dichiarazione di Prestazione e Conformità (DoPC) unificata e digitale, oltre a numerose altre novità.
La regola tecnica nazionale
Dal punto di vista nazionale i principali riferimenti legislativi sono noti:
- D.M. 37/2008: “Disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”;
- D.Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale), Parte Quinta, “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
- D.P.R. 412/1993 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia”.
Rilevano naturalmente i vari regolamenti edilizi comunali e regolamenti d’igiene.
Le norme europee sui camini
Le norme di prodotto, come spiegato sopra, sono normalmente elaborate in sede CEN. È utile ricordare che, in base alle regole sulla normazione europea, le norme pubblicate dal CEN devono obbligatoriamente essere “recepite” dagli enti di normazione nazionali (fanno eccezione solo alcune norme di rango minore, quali i rapporti tecnici). In più questi ultimi sono tenuti ad astenersi dall’elaborare e pubblicare norme nazionali che sono già coperti da norme EN (regola chiamata “Stand Still”).
Le norme europee sui camini possono essere distinte tra norme strettamente “di prodotto” e norme di applicazione più ampia. Al primo gruppo appartengono le norme sui camini metallici (EN 1856, EN 1859, EN 14989), sui camini in terracotta/ceramica (EN 13063, EN 13069, EN 13502), sui camini in calcestruzzo (EN 12446 EN 16497 EN 1857 EN 1858), sui camini plastici (EN 14471, EN 14241), sui sistemi camino (EN 13216-1) e infine sugli accessori (EN 16475).
Al secondo gruppo appartiene una norma che fornisce requisiti generali (EN 1443), una sui metodi di calcolo termo e fluido dinamico (EN 13384) e una norma che si occupa di progettazione e installazione (EN 15287). Vale la pena richiamare la particolarità di quest’ultima in quanto tratta un tema, quello dell’installazione, che è meno usuale trovare tra le norme europee.
Nel 2023, in vista della pubblicazione del nuovo CPR, la Commissione UE e il CEN hanno avviato il processo per la revisione del M/105, attraverso la procedura “Standardization Request”, che coinvolge tutti i Comitati Tecnici del CEN interessati ai prodotti da costruzione, inclusi i prodotti camino, e avrà come esito un programma di revisione delle norme armonizzate al CPR.
Le norme nazionali (per combustibili solidi e liquidi)
Il panorama delle norme nazionali sui camini a servizio di impianti alimentati con combustibili solidi e liquidi è meno articolato e al momento comprende quattro norme principali, tra le quali spiccano per importanza la UNI 10683 e la UNI 11859-1.
La UNI 10683 “Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi – Verifica, installazione, controllo e manutenzione”, pubblicata nel 2022, disciplina la verifica, l’installazione, il controllo e la manutenzione di impianti di riscaldamento ambiente, cottura dei cibi e produzione di acqua calda sanitaria alimentati con biocombustibili solidi con potenza termica al focolare inferiore o uguale a 35 kW. Definisce i requisiti per garantire la sicurezza e la corretta evacuazione dei fumi per apparecchi quali caldaie, caminetti (a focolare aperto e chiuso), stufe e termocucine.
La UNI 11859-1 “Impianti alimentati a combustibile liquido e solido, per uso civile, in esercizio – Linee guida per la verifica dell’idoneità al funzionamento in sicurezza – Parte 1: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione”, anch’essa del 2022, definisce criteri e procedure per verificare l’idoneità al funzionamento in sicurezza dei Sistemi di Evacuazione dei Prodotti della Combustione e si applica agli impianti ad uso civile in esercizio alimentati a combustibile solido e liquido.
Le altre due norme nazionali in vigore sono le seguenti:
- UNI 10847:2017 “Pulizia di sistemi fumari per generatori e apparecchi alimentati con combustibili liquidi e solidi – Linee guida e procedure”;
- UNI 11278:2017 “Sistemi metallici di evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi e generatori a combustibile liquido o solido – Criteri di scelta in funzione del tipo di applicazione e relativa designazione del prodotto”.

