La Dgr 222/2023, o “Dgr Biomasse”, norma l’accatastamento, la gestione e la manutenzione degli impianti termici a biomassa, e fissa i requisiti di qualità che devono avere pellet, legna e cippato per poter essere utilizzati
Attraverso la Delibera n. 222 del 06/03/2023, la Giunta Regionale della Regione Toscana ha adottato una serie di disposizioni connesse all’accatastamento, alla gestione e alla manutenzione degli impianti termici alimentati a biocombustibili solidi, quali sono il pellet, il cippato e la legna da ardere.
Le nuove disposizioni, dettagliate nell’Allegato A) alla Delibera di Giunta, sono state prontamente pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, parte seconda, n. 11, del 15 marzo 2023.
Il provvedimento è stato assunto sulla base di quanto disposto dalla Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia” che all’articolo 23-ter, comma 3, disponeva che mediante deliberazione della Giunta regionale fossero definite le modalità attraverso le quali provvedere all’accatastamento, alla gestione e alla manutenzione degli impianti termici alimentati a biocombustibile solido.
Obiettivi: più efficienza energetica, meno emissioni
Il testo adottato dalla Giunta Regionale ha il merito di dichiarare testualmente che “la combustione della biomassa legnosa ha il pregio di utilizzare una risorsa energetica rinnovabile, con la possibilità di valorizzare anche risorse locali”.
La Delibera richiama anche il fatto che l’utilizzo degli impianti alimentati a biocombustibili solidi può generare un impatto negativo sulla qualità dell’aria, laddove si faccia ricorso alla combustione di biomassa non idonea e in impianti obsoleti e/o non regolarmente manutenuti. La disciplina regionale si pone quindi l’obiettivo di mantenere e aumentare l’efficienza energetica degli impianti termici degli edifici e di monitorare con più attenzione e puntualità gli apparecchi alimentati a biocombustibile solido, soprattutto in relazione alle aree critiche regionali per la qualità dell’aria.
In coerenza con gli obiettivi dichiarati, l’Allegato A) della D.G.R. 222/2023 disciplina quindi le modalità di accatastamento ordinario (capitolo 4) o semplificato (capitolo 5), rispettivamente per impianti a biomassa sopra o sotto i 10 kW di potenza nominale, le modalità di gestione e manutenzione dell’impianto (capitolo 6), i requisiti degli impianti termici (capitolo 7), la verifica dei requisiti in esercizio (capitolo 8), la pulizia della canna fumaria (capitolo 9), i requisiti di qualità della biomassa combustibile (capitolo 10) e le modalità di verifica e controllo (capitolo 11).
Requisiti di qualità dei biocombustibili legnosi
In premessa, la normativa toscana richiama quanto già prescritto dal Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/2006), ossia che la biomassa combustibile deve in ogni caso essere ottenuta dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine – escludendo quindi il ricorso a materie prime contaminate.
Successivamente, la Delibera regionale disciplina specificatamente i requisiti di qualità dei più comuni biocombustibili legnosi (pellet, cippato e legna da ardere), disponendo che:
- Il pellet utilizzato in generatori di potenza termica nominale fino a 35 kW deve essere certificato di classe A1 da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065 sulla base delle analisi delle proprietà del combustibile accreditate secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-2. Per generatori di potenza termica al focolare superiore, potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. La documentazione di acquisto deve riportare l’evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall’organismo di certificazione al produttore e/o distributore.
È utile notare come la disciplina regionale richiami piuttosto fedelmente i requisiti di qualità del pellet già previsti per l’accesso agli incentivi, a livello nazionale, dal D.lgs. 199/2021.
- Il cippato deve essere certificato da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065 sulla base delle analisi delle proprietà del combustibile accreditate secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-4 e deve essere classificato di qualità pari o superiore alla classe per cui il generatore è stato certificato. La documentazione di acquisto deve riportare l’evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall’organismo di certificazione al produttore e/o distributore. Nel caso di autoproduzione è richiesta un’attestazione di conformità, di validità annuale, rilasciata da un laboratorio accreditato ISO/IEC 17025, con riferimento alla UNI EN ISO 17225-4.
Anche in questo caso la disciplina regionale richiama in modo coerente i requisiti di qualità già introdotti a livello nazionale dal D.lgs. 199/2021 per tutti gli impianti termici alimentati a cippato che accedono agli incentivi.
- La legna da ardere acquistata deve essere certificata da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065, sulla base delle analisi delle proprietà del combustibile accreditate secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-5. Potrà essere utilizzata solo legna da ardere, ad eccezione dell’autoproduzione, appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato omologato, oppure appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. La documentazione di acquisto dovrà riportare l’evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall’Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore.
Nel caso della legna da ardere, la disciplina regionale ha il forte merito di correggere le criticità riconducibili al D.lgs. 199/2021, rendendo i requisiti di qualità uniformi rispetto alle diverse soluzioni d’impianto (caldaie, stufe e termocamini), richiamando in modo corretto gli obblighi di accreditamento legati agli Organismi di certificazione e alle analisi di laboratorio, e considerando l’impiego di legna da ardere autoprodotta che viene di fatto esentata dai requisiti altrimenti vigenti.
Disciplina transitoria ed entrata in vigore
Sul piano formale, le nuove disposizioni varate da Regione Toscana sono da intendersi “transitorie”, cioè vigenti fino a quando non saranno emanati i decreti attuativi previsti all’articolo 4, comma 1-quinquies, del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, che recita: “Con decreto del Presidente della Repubblica […], su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l’intesa della Conferenza unificata, sono armonizzate nonché’ aggiornate […] le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché le disposizioni in materia di requisiti, soggetti responsabili e criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi”.
La transitorietà della nuova normativa regionale è altresì ribadita nel titolo del provvedimento, denominato “Prime indicazioni [in] merito alle modalità per accatastamento, gestione e manutenzione degli impianti termici alimentati a biocombustibile solido […]”. Tuttavia, da un punto di vista sostanziale, la disciplina regionale è immediatamente vigente, con particolare riferimento ai requisiti di qualità previsti per i combustibili legnosi, mentre gli obblighi di accatastamento e registrazione degli impianti dovranno essere comunque assolti entro il 30 settembre 2023.
L’importanza di una certificazione “completa”
I requisiti di qualità di pellet, cippato e legna da ardere stanno assumendo un ruolo di grande importanza nel settore del riscaldamento a biomasse: la qualità è il fattore principale che determina il valore commerciale dei biocombustibili legnosi.
Valorizzare la qualità è quindi parte fondamentale della strategia aziendale anche alla luce dei diversi regolamenti regionali per l’esercizio degli impianti termici e della nuova normativa che lega gli incentivi per il riscaldamento a biomassa alla certificazione dei biocombustibili legnosi, sia nel caso del pellet, sia per gli impianti termici alimentati a cippato, a legna da ardere o bricchette.
Ci sono diversi modi attraverso cui un’azienda può attestare e comunicare ai propri clienti le informazioni sulla qualità dei propri biocombustibili. Sempre più, le auto-dichiarazioni basate sull’automonitoraggio della qualità condotto internamente dalle aziende del settore si riveleranno insufficienti e soltanto le vere e proprie certificazioni di qualità permetteranno di soddisfare i requisiti imposti dal mercato e dalle normative.
È quindi importante che gli operatori del settore conoscano la differenza tra semplici “attestazioni” di qualità e certificazioni propriamente dette e di quali servizi AIEL alle aziende associate, a supporto dei processi di certificazione e automonitoraggio della qualità.