Il 30 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in materia di “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”. Con il D.lgs. 199/2021 l’Italia ha quindi finalmente recepito la Direttiva europea nota come RED II, risolvendo la relativa messa in mora del nostro Paese da parte della Commissione per inadempienza.
Per effetto dell’art. 29, il D.lgs. 199/2021 impone che gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili che richiedono incentivi, “comunque denominati”, utilizzino obbligatoriamente biomassa legnosa di qualità certificata. Si tratta di una norma di grande rilievo perché si applica a qualsiasi impianto che accede a incentivi e detrazioni fiscali, quali: Conto Termico, Ecobonus, Bonus casa, certificati bianchi.
Questa nota intende chiarire se sia o meno obbligatorio utilizzare biomassa legnosa di qualità certificata per ottenere e mantenere l’incentivo del Conto Termico nel caso di apparecchi domestici (stufe, termocamini, ecc.) e caldaie alimentate a biocombustibili legnosi, quali legna da ardere, pellet, cippato e bricchette.
Il chiarimento del GSE sull’applicabilità del D.lgs. 199/2021 al Conto Termico
Alla luce del riferimento agli incentivi “comunque denominati”, è sorto il dubbio se il dettato normativo fosse immediatamente applicabile anche al meccanismo del Conto Termico, oppure se fosse necessario attendere l’emanazione di un ulteriore Decreto che aggiornasse le disposizioni del precedente D.M. 16 febbraio 2016 (relativo al Conto Termico 2.0), recependo l’obbligo di certificazione della biomassa legnosa.
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha fugato ogni dubbio con la Nota “Generatori alimentati a biomassa, i nuovi requisiti di ammissione” in cui si chiarisce che a partire dal 13 giugno 2022 si applicano i requisiti del D.lgs. 199/2021 per l’accesso dei generatori di calore a biomassa agli incentivi, incluso il Conto Termico.
Richiamando i requisiti ambientali dei generatori (“stelle”) introdotti dal D.lgs. 199/2021, la Nota del GSE chiarisce come le nuove disposizioni di legge siano state recepite e direttamente applicate nei meccanismi incentivanti già esistenti, a prescindere dall’aggiornamento dei Decreti che ne regolano l’applicazione.
È importante sottolineare quindi che per gli effetti di legge non sono più sufficienti autodichiarazioni relative alla classe di qualità del biocombustibile legnoso, né analisi di laboratorio disposte autonomamente dalle aziende di produzione e distribuzione, né analisi effettuate da laboratori non accreditati o accreditati in modo parziale rispetto alle metodologie d’analisi previste dalla norma ISO 17225:2021.
Per ottenere e mantenere l’incentivo del Conto Termico è quindi obbligatorio utilizzare combustibili legnosi dotati di una certificazione di qualità “completa”, qual è BiomassPlus®, www.biomassplus.org