Dal 2026 la filiera legno-energia ha a disposizione un nuovo strumento fiscale, distinto da Conto Termico e TEE: l’Iperammortamento o Nuovo Piano Transizione 5.0. In questo articolo vediamo da quale norma nasce, chi gestisce le domande, quali imprese possono accedervi (e quali restano escluse), quanto dura la misura e come si colloca rispetto agli altri incentivi già noti al settore, per capire fin da subito se può essere lo strumento giusto per il proprio investimento in caldaie a biomassa
Da inizio 2026 chi opera nella filiera della biomassa legnosa ha a disposizione uno strumento fiscale nuovo, distinto dal Conto Termico e dai Titoli di Efficienza Energetica (TEE): l’iperammortamento o Nuovo Piano Transizione 5.0. È pensato per sostenere la trasformazione tecnologica delle imprese e l’autoproduzione di energia, comprese le caldaie a biomassa destinate al calore di processo.
Vediamo da dove nasce, come funziona a grandi linee e, soprattutto, chi può effettivamente accedervi.
Da dove nasce la misura
Il Nuovo Piano Transizione 5.0 è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199). Quegli stessi commi sono stati poi ripresi, senza modifiche sostanziali, dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi pubblicato nel 2026: la struttura della misura resta quindi quella originaria.
Da questa base normativa sono discesi i provvedimenti attuativi: il Decreto interministeriale del MIMIT del 7 maggio 2026 ha definito le modalità operative, seguito da due decreti direttoriali (10 giugno 2026 e 20 luglio 2026) che hanno fissato i modelli per la comunicazione preventiva e per quella di conferma.
Lo strumento è gestito interamente dal GSE, sulla stessa piattaforma già utilizzata per il Conto Termico e per il vecchio Piano Transizione 5.0, con le medesime credenziali già in uso per chi già opera sul portale.
Durata e budget della misura
Una differenza sostanziale rispetto ai precedenti Piani di Transizione è la durata: l’iperammortamento copre un arco pluriennale, dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. A questo si affianca un budget di oltre 8 miliardi di euro, che secondo il MIMIT non rappresenta un tetto rigido: le domande non verranno interrotte al raggiungimento della cifra, perché il Ministero si è impegnato a garantire ulteriori stanziamenti in caso di necessità.
Resta un punto ancora da chiarire sul fronte delle tempistiche: per accedere all’incentivo è necessario comunicare prima dell’inizio dei lavori, e per gli interventi iniziati tra il 1° gennaio 2026 e il 12 giugno 2026 (data di apertura del portale GSE) la procedura operativa non è ancora stata definita nel dettaglio. È stato però confermato che questi interventi restano ammissibili: la questione riguarda solo le modalità pratiche, non l’ammissibilità in sé.
Chi può beneficiare dell’iperammortamento
Sono ammesse tutte le imprese con sede in Italia, indipendentemente da forma giuridica, settore economico e dimensione. L’elemento davvero determinante è un altro: l’impresa deve produrre reddito d’impresa (IRPEF o IRES).
Restano quindi escluse:
- le imprese che determinano il reddito su base catastale, tipiche di alcune aziende agricole;
- le imprese in regime forfettario.
Rientrano invece pienamente: PMI, grandi imprese, industrie (a cui lo strumento è prevalentemente rivolto), imprese agricole con reddito d’impresa ed ESCo.
Per le imprese agricole escluse perché a reddito catastale, il MIMIT ha annunciato che sarà il Ministero dell’Agricoltura a predisporre uno strumento dedicato, sempre basato sulla deduzione ma con un plafond più contenuto, pensato per una platea più ristretta.
Come si colloca rispetto a Conto Termico e TEE
L’iperammortamento non è cumulabile con il Conto Termico. È invece cumulabile con altre agevolazioni nazionali ed europee sui medesimi costi, purché al netto e senza superare la spesa effettivamente sostenuta. Con i TEE la cumulabilità è attesa in base all’attuale interpretazione, ma una conferma ufficiale del MIMIT è prevista tramite apposita circolare.
Per orientarsi in pratica:
- se l’impianto produce solo calore di processo, il Conto Termico è escluso a priori: la scelta è tra iperammortamento e TEE (o il loro eventuale cumulo);
- per impianti a uso promiscuo con prevalenza del processo, sono applicabili solo i TEE;
- per impianti a uso promiscuo con prevalenza della climatizzazione, sono applicabili sia TEE sia Conto Termico (non cumulabili tra loro): i TEE tendono a convenire per impianti a funzionamento continuo, il Conto Termico per impianti a funzionamento meno continuo, anche per i minori oneri di gestione.
La cosa più importante da tenere a mente è che la scelta tra i tre strumenti non dovrebbe basarsi sulla sola percentuale nominale di agevolazione, ma sul beneficio economico effettivo, sui requisiti tecnici richiesti, sugli adempimenti amministrativi e sulla reale possibilità di cumulo, valutati caso per caso.
I prossimi passi
Una volta capito se l’iperammortamento è lo strumento giusto per la propria impresa, restano due domande pratiche: quanto si recupera realmente e come si presenta la domanda? Lo vediamo nel dettaglio in Iperammortamento caldaie a biomassa: come si calcola il beneficio e la procedura GSE.
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