Quanto vale davvero l’Iperammortamento per un impianto a biomassa e come si presenta la domanda al GSE? In questo articolo analizziamo quali investimenti sono ammessi, i massimali per fonte energetica, il meccanismo della deduzione fiscale con un esempio numerico completo, e le sette fasi della procedura sul portale GSE, dalla comunicazione preventiva fino alla comunicazione di completamento entro il 15 novembre 2028
Dopo aver verificato se la propria impresa rientra tra i beneficiari dell‘iperammortamento Transizione 5.0, la domanda successiva è la più concreta: quanto vale realmente l’agevolazione e come si presenta la domanda? Vediamolo passo per passo.
Quali investimenti sono ammessi
Possono accedere all’iperammortamento gli investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali, nuovi (inclusa la possibilità di revamping di macchinari esistenti) elencati negli allegati IV e V della legge di bilancio n. 199/2025 e nei corrispondenti allegati del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi.
Per la filiera legno, l’elenco esemplificativo (non esaustivo) comprende essiccatoi, linee di pellettizzazione, impianti per segherie, impianti di confezionamento, magazzini verticali, sistemi di filtrazione e software di gestione e monitoraggio.
Per questa categoria di beni vale il requisito dell’interconnessione, che non significa semplicemente “collegato a internet”: il bene deve scambiare dati in entrambe le direzioni con il sistema, non limitarsi a riceverne. Non è una novità, essendo già previsto nel precedente iperammortamento, con i chiarimenti interpretativi contenuti nella circolare 4/E del 2017 dell’Agenzia delle Entrate e, soprattutto, nella circolare del MISE del 23 maggio 2018, n. 177355.
Discorso diverso per i beni finalizzati alla produzione di energia, termica o elettrica — come le caldaie a biomassa: qui l’interconnessione non è strettamente necessaria. Il requisito centrale diventa quello dell’esclusività: per la produzione di energia termica, il calore deve essere destinato in via esclusiva a processi produttivi.
Le spese ammissibili e i massimali
Non esiste un elenco di spese ammissibili in senso assoluto, ma dei massimali definiti per fonte energetica. Per la biomassa:
- Produzione di energia termica: 5.600 €/kWth fino a 1 MWth; 3.900 €/kWth oltre tale soglia.
- Produzione di energia elettrica (ad esempio cogeneratori): 400 €/kWe fino a 1 MWe; 370 €/kWe oltre tale soglia.
- Accumulo dell’energia elettrica prodotta: valore agevolabile pari al 50% del valore agevolabile riconosciuto all’impianto di produzione. L’accumulo termico è invece già ricompreso nei massimali indicati per l’energia termica.
Sono ammissibili anche i costi accessori: progettazione, installazione, connessione al processo produttivo, collaudo e le piccole opere murarie strettamente funzionali (ad esempio il basamento delle caldaie o il deposito del combustibile). Restano esclusi, come già chiarito per i precedenti piani dalla Risoluzione 152/E dell’Agenzia delle Entrate, i costi per costruzioni generiche e i relativi costi di progettazione e autorizzazione — un nuovo capannone costruito per ospitare l’impianto, ad esempio, non rientra nell’agevolazione. Su questo punto è comunque attesa, un’ulteriore circolare del MIMIT.
Come funziona il beneficio fiscale
Il primo equivoco da chiarire è la natura dell’incentivo: l’iperammortamento non è un credito d’imposta e non è un contributo a fondo perduto come il Conto Termico. È una deduzione dal reddito imponibile.
In pratica, la misura consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione del bene, rilevante ai fini della deduzione fiscale extracontabile delle maggiori quote di ammortamento (o dei canoni di leasing). Questo significa che investire 1 milione di euro non genera un beneficio pari al 180% di quella cifra: il vantaggio reale corrisponde all’aliquota IRES (24%) applicata alla maggiorazione, non alla maggiorazione in sé.
L’entità della maggiorazione varia in base alla quota di investimento: per un investimento di 1 milione di euro, il beneficio effettivo è indicativamente di circa 432.000 euro nella prima fascia e 240.000 euro nella seconda. La deduzione decorre dal periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento, seguendo i coefficienti di ammortamento del DM 31 dicembre 1988.
Un esempio pratico
Ipotizziamo un’industria di prima lavorazione del legno che debba sostituire un impianto di produzione di vapore a gas naturale da 3 MW (valori a scopo illustrativo, non reali).
- Costo stimato dell’intervento: 2,2 milioni di euro.
- Costi non ammissibili: 500.000 euro → costi ammessi: 1,7 milioni di euro.
- Maggiorazione del 180% sui costi ammissibili → valore portato in ammortamento: 3,06 milioni di euro.
- Beneficio in riduzione IRES: 734.400 euro, pari a circa il 33% dell’investimento complessivo (calcolato sul totale, comprensivo della quota non ammissibile).
- Coefficiente di ammortamento applicabile (industria del legno): 12,5%, distribuito su 8 anni — quota dimezzata nell’anno zero, quota piena fino all’ottavo anno, chiusura con la quota residua.
La procedura di accesso, passo dopo passo
L’accesso avviene interamente tramite il portale GSE, con SPID del legale rappresentante o del titolare dell’impresa — la stessa area clienti già nota a chi utilizza il Conto Termico.
- Comunicazione preventiva, per ciascuna struttura produttiva coinvolta, prima dell’inizio dei lavori. I valori indicati potranno solo essere ridotti, mai aumentati, nelle fasi successive: conviene quindi raccogliere i preventivi già in questa fase.
- Ricevuta di avvenuto invio, rilasciata immediatamente dal sistema.
- Esito della verifica, entro 10 giorni: esito positivo oppure richiesta di integrazioni, da presentare entro ulteriori 10 giorni (soccorso istruttorio), pena l’annullamento della domanda.
- Comunicazione di conferma, entro 60 giorni dall’esito positivo: richiede il pagamento e l’allegazione delle contabili relative al 20% del costo dei beni (o la stipula del leasing). Attenzione: per chi ha ricevuto l’esito positivo prima dell’apertura del portale di conferma, i 60 giorni decorrono comunque dalla data dell’esito positivo.
- Comunicazione periodica annuale sull’andamento degli investimenti, entro il 20 gennaio di ogni anno.
- Comunicazione periodica integrativa, con il piano di ammortamento e le relative quote, entro il 30 giugno di ogni anno.
- Comunicazione/i di completamento, a fine lavori e a pagamenti ultimati, entro il termine ultimo del 15 novembre 2028.
Le comunicazioni periodiche (punti 5 e 6) vanno ripetute ogni anno fino al termine della fruizione del beneficio: non sono ancora attive sul portale GSE, e la prima decorrenza utile sarà probabilmente il 20 gennaio 2027 per chi ha già presentato la comunicazione preventiva. Conviene organizzarsi per tempo, soprattutto chi gestisce più strutture produttive con investimenti paralleli.
Prima di presentare la domanda
Per un quadro d’insieme su chi può accedere allo strumento e su come si cumula con Conto Termico e TEE, torna a Iperammortamento Transizione 5.0: cos’è e chi può richiederlo.
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