Frodi carosello nel pellet: come funzionano e rischi per gli operatori

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Il settore del pellet è particolarmente esposto alle frodi carosello, basate su soggetti giuridici fittizi, operazioni inesistenti, false dichiarazioni d’intento, prezzi anomali. Anche le aziende in buona fede rischiano il recupero dell’IVA da parte del Fisco, fino a responsabilità penali se non dimostrano adeguata diligenza nelle verifiche

Negli ultimi anni il settore del pellet è diventato terreno fertile per fenomeni evasivi legati alle cosiddette frodi carosello, complici la forte competizione sui prezzi, gli elevati volumi commercializzati e l’aliquota IVA elevata su un materiale a basso valore aggiunto. Si tratta di un tema che coinvolge direttamente produttori, distributori e rivenditori e che può esporre le aziende a conseguenze fiscali e penali anche in assenza di un coinvolgimento consapevole.

Questo articolo approfondisce, in ottica divulgativa ma fondata su normativa e giurisprudenza, i rischi legati all’incauto acquisto di pellet da operatori coinvolti in elusione d’IVA, le responsabilità del cedente e del cessionario e i principali segnali di rischio (red flag) da monitorare.

Cos’è una frode carosello

La frode carosello è uno schema evasivo che sfrutta il funzionamento dell’IVA negli scambi tra Paesi dell’Unione Europea. In sintesi:

  • un operatore straniero, comunitario, vende pellet a un’azienda italiana, senza applicare l’IVA. Questo è normale: nelle cessioni intracomunitarie l’IVA non viene applicata dal venditore estero, perché sarà il compratore italiano ad assolvere l’IVA in Italia, integrando la fattura ricevuta dal fornitore comunitario;
  • una società italiana (cartiera o missing trader) acquista quindi il pellet senza anticipare l’imposta e, invece di assolvere l’IVA regolarmente dovuta sul proprio acquisto, rivende il prodotto sul mercato italiano, applicando l’imposta al cliente finale;
  • la società cartiera incassa quindi l’IVA, ma non la versa allo Stato e scompare dopo breve tempo, tipicamente cessando l’attività o risultando di fatto irreperibile.

Il meccanismo consente di immettere sul mercato prodotto a prezzi artificialmente bassi, alterando la concorrenza. Per comprendere meglio il vantaggio illecito, si può fare un esempio semplificato.

Supponiamo che un operatore estero venda pellet a 100 €/t; il missing trader italiano acquisti senza IVA; e il prezzo “normale” di rivendita sul mercato dovrebbe essere, ad esempio, 110 €/t + IVA al 22%. Un operatore regolare dovrebbe applicare l’IVA al cliente; versarla successivamente allo Stato e mantenere un margine coerente con i costi della filiera.

Il missing trader, invece: incassa l’IVA (pari, nell’esempio, a 24,2 €/t); non la versa; e utilizza proprio quell’IVA non assolta per abbassare artificialmente il prezzo di vendita, addirittura fino a livelli inferiori a quelli del prezzo di vendita del produttore iniziale.

Meccanismo diverso, ma esito simile, è quello delle vendite in sospensione d’imposta a soggetti che utilizzano dichiarazioni d’intento non veritiere. In entrambe queste condizioni, il pellet può essere immesso sul mercato a condizioni molto più competitive e incompatibili con le normali dinamiche economiche della filiera.

Nella filiera possono poi inserirsi ulteriori soggetti (intermediari, buffer, broker), rendendo difficile individuare il reale fornitore e aumentando il rischio per gli operatori a valle. In schemi più complessi, anche le differenze tra regimi IVA nazionali, controlli amministrativi meno efficaci o tempi amministrativo-tributari diversi possono rendere alcuni Paesi più “attrattivi” come snodi della frode.

Conseguenze per chi acquista

Anche aziende corrette possono ritrovarsi coinvolte, come anello inconsapevole della frode. Questo può avvenire anche in assenza di anomalie macroscopiche o prezzi palesemente fuori mercato, soprattutto nelle filiere lunghe e caratterizzate dalla presenza di numerosi intermediari.

In questi casi, il mancato versamento dell’IVA da parte di uno dei soggetti della catena commerciale può produrre effetti anche sugli operatori a valle – grossisti, intermediari o rivenditori – qualora l’Amministrazione finanziaria ritenga che questi sapessero, o avrebbero dovuto ragionevolmente sospettare, l’esistenza della frode. L’acquirente rischia quindi:

  1. Recupero dell’IVA, con contestazione dell’indetraibilità dell’imposta relativa alle fatture ricevute. L’Agenzia delle Entrate può infatti ritenere l’operazione “soggettivamente inesistente”, ossia riferibile a un soggetto formalmente presente nella documentazione ma privo di reale operatività economica. In concreto, l’azienda può essere chiamata a versare nuovamente l’IVA già corrisposta al proprio fornitore, oltre a interessi e sanzioni. Il rischio effettivo è quindi quello di pagare l’imposta al venditore, non poterla detrarre e doverla successivamente versare una seconda volta all’Erario.
  2. Responsabilità penale, che può emergere a seconda del livello di consapevolezza o del grado di negligenza contestato. Le ipotesi richiamate dalla normativa e dalla giurisprudenza comprendono, nei casi più gravi, la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, la ricettazione oppure l’incauto acquisto.

“Sapeva o avrebbe potuto sapere”

È di particolare interesse che le contestazioni non richiedono necessariamente la prova della piena consapevolezza della frode: può essere sufficiente che le condizioni dell’operazione – per caratteristiche della controparte, struttura aziendale, modalità operative o livello dei prezzi praticati – fossero tali da far sorgere un ragionevole sospetto in un operatore professionale mediamente esperto.

Secondo una giurisprudenza consolidata, infatti, l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare soltanto che il fornitore è un soggetto fittizio, o comunque inadempiente, e che il cessionario sapeva, o avrebbe potuto sapere usando l’ordinaria diligenza, di essere coinvolto in una frode

Una volta forniti questi elementi, spetta all’azienda dimostrare il contrario.

A tal fine, la sola la regolarità delle fatture, il pagamento del corrispettivo e l’effettiva ricezione della merce non sono elementi sufficienti a escludere la responsabilità: serve dimostrare di aver effettuato controlli sostanziali sulla controparte commerciale.

Perché il tema riguarda anche le aziende corrette

Le frodi carosello nel settore del pellet non rappresentano soltanto un problema fiscale o giudiziario: si tratta di fenomeni che alterano profondamente il mercato e rischiano di penalizzare gli operatori che lavorano nel rispetto delle regole.

Per le aziende della filiera, il tema riguarda anche la necessità di dimostrare di aver operato con adeguata diligenza nella scelta delle controparti commerciali: la giurisprudenza evidenzia infatti che la sola regolarità formale delle fatture può non essere sufficiente a escludere la responsabilità degli acquirenti, anche in buona fede, soprattutto in presenza di elementi anomali che un operatore professionale avrebbe potuto cogliere con l’ordinaria diligenza.

A questo punto è utile analizzare, quindi, gli aspetti operativi del problema: i controlli preliminari che possono aiutare a ridurre il rischio di coinvolgimento inconsapevole in una frode carosello e i principali segnali d’allarme (red flag) da non sottovalutare. AIEL-Associazione Italiana Energie Agroforestali sta sviluppando delle attività sul tema, incluso il possibile coinvolgimento della Procura europea (EPPO) per la repressione dei fenomeni transfrontalieri più significativi.