Il contributo di AIEL alla consultazione sul Decreto sui rifiuti di legno

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Il Decreto sulla cessazione della qualifica di rifiuti per i materiali a base di legno potrà risolvere l’impasse normativa che ha colpito i residui del verde urbano. È però fondamentale che i criteri normativi siano tecnicamente corretti, coerenti e applicabili

Se il Decreto End of Waste sui rifiuti di legno deve rappresentare lo strumento per uscire definitivamente dal paradosso normativo che colpisce i residui del verde urbano, è fondamentale che i criteri individuati siano corretti sul piano tecnico, coerenti con la filiera e concretamente applicabili.

Per questo motivo, AIEL ha partecipato alla consultazione pubblica promossa dal MASE tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 sullo schema di Decreto volto a definire i criteri nazionali per la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali a base di legno. In questo contributo sono sintetizzate le osservazioni di AIEL, che mirano a rendere il Decreto realmente funzionale e utile alla valorizzazione dei residui legnosi.

Residui del verde urbano e utilizzo energetico

Particolarmente rilevante è la questione dei residui legnosi derivanti dalla manutenzione del verde urbano. AIEL ha proposto di includere esplicitamente il codice EER 200201 tra i materiali destinabili alla produzione di energia, ossia i rifiuti biodegradabili provenienti da giardini e parchi, limitatamente alla componente legnosa costituita da ramaglie e potature e purché separata all’origine dagli altri rifiuti biodegradabili.

Infatti, non sembrano sussistere fondati motivi tecnici, o di altra natura, per escludere la destinazione di questi materiali a impianti di combustione con produzione di energia. In quest’ottica, AIEL raccomanda di valorizzare l’esperienza sviluppata da Regione Veneto, dove ARPAV ha definito già da tempo criteri standardizzati per il cippato di legno per utilizzi civili e industriali.

Chiarezza sugli utilizzi del cippato

Lo schema di decreto parla di “cippato ad uso non industriale”: si tratta di una formulazione che rischia di generare ambiguità interpretative. Per questo motivo, AIEL ha proposto di riformulare l’indicazione in “cippato a uso termico non industriale”, peraltro in linea con le indicazioni già riportate nelle tabelle tecniche del decreto.

Contestualmente, è stato suggerito di riconoscere anche utilizzi non industriali diversi da quello energetico (es. pacciamatura), ampliando le possibilità di valorizzazione del materiale.

Autorizzazioni compatibili con l’operatività degli impianti

Lo schema di decreto prevede un sistema basato su “lotti chiusi”, ossia la possibilità di utilizzare i rifiuti legnosi solo dopo che siano state condotte e ottenute analisi di laboratorio sui lotti, e previo rilascio di dichiarazioni di conformità – prima, cioè, dell’uscita del materiale dall’impianto di recupero. Questa impostazione rischia però di essere particolarmente penalizzante e incompatibile con l’ordinario funzionamento degli impianti di trattamento delle biomasse legnose, caratterizzati da flussi continui e da una rapida rotazione dei materiali.

Per questo motivo AIEL ha proposto l’adozione di “lotti dinamici”, o aperti, laddove siano verificabili determinate condizioni, tra cui l’omogeneità del materiale, l’assenza di mescolamenti tra codici EER diversi e la costanza del processo di recupero. Eventualmente, l’operatività “in continuo” potrebbe essere controbilanciata da una frequenza maggiore dei controlli analitici, soprattutto nelle fasi iniziali d’esercizio dell’impianto.

Controlli analitici proporzionati

Un ulteriore aspetto riguarda il sistema dei controlli analitici: secondo AIEL, alcune verifiche previste nello schema di decreto risultano poco coerenti con la natura dei materiali trattati. È il caso, ad esempio, dell’obbligo di verificare la presenza di impregnanti tipici dei legni trattati, anche per quei rifiuti legnosi che derivano da attività in cui tali contaminazioni non sono realisticamente presenti, come nel caso della manutenzione del verde urbano.

Allo stesso tempo, il decreto prevede il controllo di parametri chimici incongrui (ad esempio, il titanio). Per questo motivo è stato proposto di allineare le analisi ai parametri individuati dalle norme tecniche internazionali sui biocombustibili solidi (serie ISO 17225).

Sempre in materia di controlli, AIEL propone di ridurre i tempi di conservazione dei campioni, tenendo conto del fatto che i materiali legnosi sono soggetti a rapida degradazione biologica e che una conservazione prolungata rischia di alterarne le caratteristiche chimico-fisiche.

Coerenza con le norme tecniche di settore

Un altro tema riguarda l’aggiornamento dei riferimenti alle norme tecniche: in diversi punti dello schema di decreto vengono richiamate norme tecniche ormai superate, come la serie UNI 14961, sostituita da oltre dieci anni dalla serie UNI EN ISO 17225. Quest’ultima, infatti, è il riferimento internazionale odierno per la classificazione dei biocombustibili solidi.

Inoltre, oltre all’aggiornamento dei riferimenti normativi alle versioni più recenti delle norme tecniche, AIEL ha proposto il richiamo alla norma UNI EN ISO 17225-9 per il cippato destinato a impianti industriali, perché questa è più adatta a descrivere le classi di qualità richieste dal contesto industriale, rispetto alla norma UNI EN ISO 17225-4, dedicata al segmento domestico e commerciale.

Legname fluitato, accreditamento e altre correzioni tecniche

Infine, AIEL ha richiesto di:

  • eliminare il legname fluitato dall’elenco dei materiali non ammessi, la cui raccolta è invece espressamente prevista dalla normativa nazionale, anche con finalità energetiche e di prevenzione del dissesto idrogeologico;
  • rettificare il codice EER 200301 (rifiuti urbani indifferenziati), indicato per errore al posto del codice EER 200201 relativo ai rifiuti biodegradabili provenienti dalla manutenzione del verde;
  • chiarire che le analisi debbano essere eseguite da laboratori accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025, che ne garantisce la competenza tecnica.

Meglio un buon Decreto

Nel complesso, le osservazioni di AIEL mirano a rendere il Decreto applicabile in modo compiuto ed efficace. Un decreto End of Waste troppo rigido, tecnicamente impreciso o scollegato dalla realtà operativa degli impianti rischierebbe infatti di produrre l’effetto opposto a quello desiderato: non facilitare il recupero dei materiali legnosi, ma continuare a indirizzarli allo smaltimento, o a una loro gestione sommersa od opaca.

In assenza di un quadro chiaro, infatti, una parte dei flussi di residui legnosi potrebbe essere ricondotta artificiosamente alla categoria dei materiali forestali, attraverso pratiche elusive: una quota di legname proveniente da tagli forestali autorizzati potrebbe essere utilizzata, sul piano documentale, per giustificare la provenienza di materiali che in realtà derivano dalla manutenzione del verde urbano. In questi casi, ne deriverebbe una distorsione del mercato: a fronte di una riduzione dei costi di smaltimento, il materiale verrebbe offerto alle centrali a prezzi inferiori rispetto a quelli usuali del mercato, mentre l’operatore strutturato e conforme alle regole subirebbe una concorrenza sleale.

Meglio quindi far le cose bene, a beneficio delle filiere sane.