Verde urbano e rifiuti legnosi: End of Waste come unica via?

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Lo schema di Decreto per la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali legnosi potrebbe risolvere l’incertezza normativa. A patto di farlo bene

La gestione dei residui derivanti dalla manutenzione del verde urbano continua a rappresentare, in Italia, uno dei paradossi più evidenti dell’economia circolare: materiali rinnovabili, generati da un’attività di cura del territorio, che vengono trattati come un problema anziché come una risorsa.

La componente legnosa derivante da potature e interventi di gestione del verde urbano pubblico e privato è naturalmente vocata alla valorizzazione energetica: si tratta di biomassa rinnovabile, tracciabile, utilizzabile in piena coerenza con gli obiettivi della transizione energetica. Eppure, interpretazioni normative disomogenee e restrittive hanno progressivamente ricondotto questi materiali all’interno della disciplina dei rifiuti, con effetti economici, ambientali e organizzativi rilevanti per gli operatori e per le amministrazioni pubbliche.

Dal sottoprodotto all’End of Waste

Nel corso degli anni, i residui del verde urbano hanno beneficiato in modo altalenante della disciplina dei sottoprodotti, facendo leva sull’articolo 184 bis del D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, o TUA). Tale disposizione consente di qualificare un materiale come sottoprodotto, sottraendolo alla disciplina dei rifiuti, quando ricorrono quattro condizioni cumulative: origine da un processo produttivo il cui scopo primario non sia la produzione del materiale stesso; certezza del successivo utilizzo; possibilità d’impiego diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale; liceità dell’utilizzo sotto il profilo ambientale e sanitario.

La normativa e il Ministero dell’Ambiente si sono espressi più volte sul tema, in modo mutevole, fino a quando il Decreto Legge 17 ottobre 2024, n. 153 ha modificato il Testo Unico Ambientale, includendo espressamente le “Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato” tra quelle che generano rifiuti urbani (v. Allegato L-quinquies alla Parte IV del TUA). In linea teorica, comunque, questo non esclude la possibilità di ricorrere all’articolo 184 bis per i sottoprodotti, qualora ne ricorrano le condizioni ricordate.

Successivamente, la Commissione europea ha fornito una lettura formalistica del concetto di “processo produttivo”, finendo con l’escludere la manutenzione del verde da tale perimetro e impedendo il ricorso alla disciplina dei sottoprodotti. Questa impostazione appare peraltro discutibile: in passato, anche il Ministero aveva chiarito che per processo produttivo dovesse intendersi un’attività che trasforma fattori produttivi in risultati, tangibili o intangibili, includendo dunque anche i servizi.

Ne è derivato un quadro interpretativo instabile, aggravato da posizioni divergenti tra amministrazioni (ne sia prova la DGR n. XII/2415 del 28 maggio 2024, con cui Regione Lombardia fornisce indicazioni compatibili con la gestione come sottoprodotti), autorità di controllo e giurisprudenza.

Pur restando ferma la convinzione che la qualificazione come sottoprodotto potrebbe resistere all’esame giudiziario, l’End of Waste (EoW) è quindi diventata la via più solida e prudenziale per garantire certezza giuridica agli operatori, ed evitare che le biomasse legnose generate dalla cura del verde siano smaltite illogicamente come rifiuti. L’EoW, o cessazione della qualifica di rifiuto, individua infatti il processo con cui un rifiuto cessa di essere tale per trasformarsi in un nuovo prodotto o materia prima seconda, dopo essere stato sottoposto a operazioni di recupero debitamente autorizzate.

Lo schema di Decreto EoW sui rifiuti di legno

In questo scenario si inserisce lo schema di Decreto volto a definire i criteri nazionali per la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali a base di legno, che il MASE ha posto in prima consultazione tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Una volta adottato, il Decreto EoW individuerà una cornice standardizzata entro cui le autorizzazioni regionali dovrebbero risultare omogenee e coerenti. In altre parole, il Decreto individuerà le condizioni per un regime autorizzativo semplificato rispetto alla procedura ordinaria.

Il provvedimento rappresenta quindi un passaggio cruciale: può offrire una cornice normativa chiara e uniforme per il recupero dei rifiuti legnosi, inclusi quelli provenienti dalla manutenzione del verde urbano. Al tempo stesso, rischia di perdere efficacia qualora i criteri tecnici e gestionali non fossero coerenti e proporzionati alle caratteristiche effettive dei materiali, alla prassi operativa degli impianti e al profilo degli operatori di filiera.

AIEL ha quindi partecipato alla consultazione pubblica sullo schema di decreto sui residui legnosi, trasmettendo i commenti e le osservazioni.