Nuova clausola di revisione dei prezzi nei contratti pubblici

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La clausola di revisione dei prezzi nei contratti pubblici diventa obbligatoria per la fornitura di servizi (come l’energia, il cippato o l’ assunzione del ruolo di terzo responsabile) e di opere (come le caldaie); il nuovo decreto inoltre definisce gli indici per la determinazione delle variazioni

Dal 1 aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici, il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che introduce importanti innovazioni normative: il decreto abroga il precedente Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accorpando inoltre i principi generali di diretta derivazione dalle Direttive comunitarie.

Innovazioni in materia di revisione del prezzo

Una delle più importanti innovazioni determinate dall’entrata in vigore del codice è determinata dalle nuove disposizioni introdotte per la clausola di revisione del prezzo. Nel codice del 2016 infatti la revisione dei prezzi era facoltativa e l’unica condizione era che tale revisione non alterasse le condizioni di gara.

Nel nuovo codice dei contratti pubblici invece l’articolo 60 rende obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione dei prezzi. Queste dovrebbero intervenire, “al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva” che determinino aumenti o diminuzioni superiori al 5% dell’importo complessivo e operano in misura dell’80% della variazione stessa.

ANAC ha già pubblicato il bando tipo (LINK) che contiene la formulazione per la clausola di revisione del prezzo in conformità con il nuovo decreto legislativo.

Le fonti utilizzabili per l’indicizzazione

Al comma 3, l’articolo 60 individua gli indici per la determinazione, che sono i seguenti  indici sintetici elaborati dall’ISTAT:

  • a) con riguardo ai contratti di lavori,  gli  indici  sintetici  di costo di costruzione;
  • b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione  dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Cosa cambia nella pratica

In sostanza tutti i contratti pubblici dovranno contenere clausole di revisione che non potranno più fare riferimento a indici forniti da associazioni, enti terzi o camere di commercio ma dovranno necessariamente fare riferimento agli indici sintetici elaborati dall’ISTAT.