Il recepimento della Direttiva UE 2024/825 introduce nuove regole contro il greenwashing e modifica profondamente il modo in cui le aziende possono comunicare sostenibilità, qualità ambientale ed etichette green. Cosa cambia per il settore dei biocombustibili legnosi, tra asserzioni ambientali, certificazioni indipendenti e nuovi obblighi di trasparenza
Con il D.lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, cambia profondamente il modo in cui le aziende possono comunicare la sostenibilità ambientale dei propri prodotti. Il provvedimento, che recepisce la Direttiva (UE) 2024/825, interviene sulle pratiche commerciali e dell’informazione, per contrastare il greenwashing e rafforzare la tutela dei consumatori nella transizione verde.
In particolare, una serie di modifiche al Codice del consumo punta a migliorare la qualità delle informazioni ambientali rivolte ai consumatori e rendere più trasparenti le comunicazioni legate alla sostenibilità. Negli ultimi anni, infatti, il tema ambientale è diventato centrale nella comunicazione commerciale, esponendosi al rischio di greenwashing.
Il nuovo impianto normativo non vieta l’utilizzo di tali espressioni, ma impone che siano supportate da elementi verificabili, specifici e facilmente comprensibili. Le modifiche sono destinate ad avere effetti concreti anche nel settore dei biocombustibili legnosi. Ecco come.
Le nuove definizioni sulla comunicazione ambientale
La nuova disciplina introduce nel Codice del consumo una serie di definizioni di riferimento per le comunicazioni ambientali. In particolare, una asserzione ambientale è un qualsiasi messaggio o rappresentazione, non obbligatoria per legge, che in un contesto comunicativo commerciale affermi o lasci intendere che un prodotto, un marchio, una categoria di prodotti o un operatore economico abbiano un impatto positivo o neutro sull’ambiente, oppure siano meno dannosi rispetto ad altri.
Accanto a questa definizione compare poi quella di asserzione ambientale generica, cioè una dichiarazione ambientale formulata senza che il relativo claim sia accompagnato contestualmente da un’ulteriore specificazione, chiara ed evidente. Nel settore legno-energia, esempi di simili asserzioni possono essere: combustibile ecologico, energia pulita, prodotto sostenibile, pellet a impatto zero, CO2 neutrale, 100% green.
Il Decreto introduce anche la definizione di etichetta di sostenibilità: marchi di qualità utilizzati per promuovere caratteristiche ambientali o sociali di un prodotto, di un processo o di un’impresa – da non confondere, quindi, con la qualità dei biocombustibili!
Per il comparto dei biocombustibili legnosi il tema è particolarmente sensibile, perché il mercato utilizza già numerosi sistemi di certificazione, che potranno assumere un ruolo più significativo sotto il profilo della comunicazione commerciale. Ancora una volta, tuttavia, l’elemento più importante è non confondere gli ambiti di applicazione: una cosa sono le certificazioni di qualità dei biocombustibili propriamente dette, come BiomassPlus ed ENplus®, e un’altra è la qualità intesa come caratteristiche di sostenibilità del prodotto: qualità non significa necessariamente sostenibilità, e viceversa, e anche nella sostenibilità ci sono approcci diversi.
In generale, la normativa chiarisce che un’etichetta di sostenibilità deve basarsi su un vero e proprio sistema di certificazione, terzo e indipendente. Si tratta di un elemento che rafforza indirettamente il valore dei sistemi di certificazione strutturati e riconosciuti a livello internazionale. Parallelamente, però, aumentano anche i rischi per tutti quei marchi, loghi o simboli ambientali creati autonomamente dalle imprese senza un reale sistema di verifica indipendente.
Come fare dichiarazioni ambientali
In buona sostanza, una dichiarazione di sostenibilità (asserzione ambientale) deve accompagnarsi a uno o più elementi che chiariscano su cosa si fonda tale affermazione: ad esempio, provenienza della materia prima, gestione forestale certificata, riduzione delle emissioni nella filiera, contenuto di ceneri, efficienza energetica, tracciabilità o altri elementi oggettivamente verificabili.
La norma vieta inoltre le asserzioni ambientali generiche, quando non sia possibile dimostrare un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali – altra definizione, questa, introdotta nel Codice. In altre parole: l’azienda può effettuare dichiarazioni ambientali generiche, non accompagnate da indicazioni “metodologiche”, soltanto se dispone di sistemi di certificazione riconosciuti ufficialmente, come lo schema Ecolabel UE o altri schemi di terza parte. Il richiamo, in questo caso, è alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.
Per il settore dei biocombustibili legnosi questo aspetto merita particolare attenzione: claim molto ampi come prodotto ecologico, amico dell’ambiente o totalmente sostenibile rischiano infatti di diventare difficilmente sostenibili sul piano probatorio se non accompagnati da riferimenti tecnici solidi e riconosciuti.
A partire dal 2026, comunicare la sostenibilità non significherà più soltanto poter dimostrare ciò che si dichiara, ma anche evitare modalità comunicative che il legislatore considera potenzialmente fuorvianti. Nel prossimo approfondimento entreremo nel cuore delle nuove pratiche ingannevoli introdotte dal D.lgs. 30/2026 e analizzeremo quale postura comunicativa le imprese dei biocombustibili legnosi dovranno adottare per trasformare la conformità normativa in credibilità di mercato.

