Greenwashing e biocombustibili: le pratiche vietate dal D.lgs. 30/2026

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Dalle dichiarazioni ambientali non dimostrabili ai loghi green auto-creati, fino ai claim sulla neutralità climatica basati solo sulla compensazione: il D.lgs. 30/2026 introduce nuove pratiche commerciali considerate ingannevoli. Ecco quali rischi emergono per produttori, distributori e operatori del comparto legno-energia

Modifiche rilevanti riguardano anche gli articoli 21, 22 e 23 del Codice del consumo, dedicati rispettivamente alle azioni ingannevoli, alle omissioni ingannevoli e alle pratiche considerate in ogni caso ingannevoli.

Tra le pratiche commerciali ingannevoli, cioè idonee a indurre in errore il consumatore medio e che gli possano far assumere decisioni commerciali che non avrebbe altrimenti preso, figurano ora le indicazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali del prodotto, sugli aspetti legati alla circolarità, durabilità, riparabilità e riciclabilità.

Pur trattandosi di concetti spesso associati ad altri comparti merceologici, anche il settore delle biomasse solide potrebbe esserne coinvolto. Si pensi, ad esempio, a dichiarazioni relative alla totale riciclabilità degli imballaggi, alla sostenibilità dell’intera filiera o all’impatto ambientale complessivo del prodotto.

Inoltre:

  • Impegni futuri. Gli operatori che comunicano intenzioni, impegni e obiettivi ambientali futuri, dovranno supportare tali asserzioni con impegni chiari e verificabili, un piano di attuazione dettagliato e realistico, obiettivi misurabili, scadenze precise, assegnazione delle risorse necessarie e verifiche periodiche da parte di soggetti terzi indipendenti. In sintesi, viene valorizzato l’approccio dei sistemi di gestione ambientale (es. ISO 14001).
  • Stop ai vantaggi ambientali irrilevanti. Tra le novità compare anche il divieto di pubblicizzare come vantaggi per i consumatori elementi irrilevanti che non derivano realmente dalle caratteristiche del prodotto o dell’impresa: la logica è evitare che il consumatore percepisca come vantaggio ambientale qualcosa che in realtà rappresenta semplicemente il livello minimo imposto dalla normativa.
  • Comparazione tra prodotti. Quando vengono effettuati confronti tra prodotti o tra fornitori con riferimento a caratteristiche ambientali, sociali o aspetti di circolarità, il consumatore dovrà ricevere informazioni chiare, tra le altre, sul metodo utilizzato per il confronto e sui prodotti comparati. Confronti commerciali relativi a emissioni, resa energetica, sostenibilità della filiera o prestazioni ambientali dovranno quindi essere costruiti con particolare attenzione metodologica.

Le pratiche vietate in ogni caso

Probabilmente la parte più incisiva della riforma è quella che modifica l’art. 23 del Codice del consumo, e che introduce nuove pratiche considerate ingannevoli in modo automatico. Tra queste:

  • è ora vietata l’esibizione di etichette di sostenibilità che non siano basate su un sistema di certificazione oppure stabilite da autorità pubbliche. Il messaggio è evidente: loghi ambientali auto-creati o simboli privi di un sistema indipendente di verifica non sono leciti, e ricorrervi espone l’azienda a un rischio concreto;
  • viene considerata pratica ingannevole la presentazione di requisiti obbligatori di legge come se fossero caratteristiche distintive dell’offerta;
  • non è più possibile affermare che un prodotto abbia un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas serra basandosi esclusivamente sulla compensazione delle emissioni (dovranno quindi essere considerate anche riduzione e/o rimozione). Si tratta, questo, di un passaggio destinato ad avere effetti importanti su tutte le comunicazioni legate alla carbon neutrality.

Un cambio culturale prima che normativo

Le modifiche introdotte dal D.lgs. 20 febbraio 2026, n. 30 non rappresentano soltanto un aggiornamento tecnico del Codice del consumo: per molti aspetti, segnano un vero cambio di approccio nella comunicazione ambientale. Infatti, il legislatore sta progressivamente spostando l’attenzione dalla quantità di claim ambientali alla loro qualità, verificabilità e trasparenza. Tuttavia, paradossalmente, il primo e più immediato risultato è quello di sovraccaricare di ulteriori costi amministrativi e comunicativi i settori intrinsecamente verdi, svantaggiandoli rispetto all’economia fossile tradizionale.

Per il settore dei biocombustibili legnosi, comunicazioni vaghe costruite su slogan ambientali generici porteranno a una rapida esposizione sotto il profilo della conformità normativa. Al contrario, le imprese che dispongono di filiere solide, sistemi di certificazione credibili, dati tecnici verificabili e comunicazioni rigorose potranno rafforzare ulteriormente la propria reputazione.