Introdotta una novità normativa che permette di utilizzare a fini combustibili anche i residui dei processi produttivi finalizzati alla produzione di legno incollato, ossia il legno lamellare
Come preannunciato dal Governo e dopo un’istruttoria durata circa 8 anni, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.165 del 17 luglio 2023 il Decreto 8 maggio 2023, n. 90 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che introduce il “Regolamento recante inserimento del legno lamellare in forma di cippato nell’Allegato X, Parte II, Sezione 4, Paragrafo 1, alla Parte quinta del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Il Decreto ministeriale interviene sull’allegato del Testo Unico Ambientale (TUA) dedicato alla disciplina dei combustibili, inserendo tra le biomasse combustibili anche i “residui di legno incollato”, ossia il legno lamellare, in forma di cippato, sottoposto a trattamento con colle viniliche o poliuretaniche o melamminiche ed eventualmente a trattamenti meccanici, lavaggio con acqua ed essiccazione, ottenuto da residui di legno provenienti dai processi di lavorazione di tavole di legno incollato, pannelli di tavole incollate a strati incrociati o legno per falegnameria.
Prima d’ora, tra le biomasse ad uso combustibile figuravano soltanto i materiali ottenuti da lavorazioni esclusivamente meccaniche di legno vergine, non contaminati da inquinanti. I residui di legno incollato potevano quindi essere valorizzati a fini energetici solo facendo ricorso alla disciplina sulla gestione dei rifiuti.
La nuova norma permette invece di utilizzare a fini combustibili anche i residui dei processi produttivi specificatamente finalizzati alla produzione di legno incollato, oppure gli analoghi sottoprodotti ottenuti in via secondaria da un processo produttivo volto a ottenere prodotti di altra natura. In quest’ultimo caso, la combustione sarà possibile solo attraverso il rispetto dei requisiti e delle condizioni (art. 184-bis del TUA) affinché un sottoprodotto non si qualifichi come un rifiuto – argomento sul quale i tecnici di AIEL sono a disposizione delle imprese associate per un ulteriore approfondimento e supporto normativo.
Condizioni per la combustione
Il Decreto introduce robusti requisiti di qualità per garantire la compatibilità tra la combustione dei residui di legno incollato, il controllo delle emissioni atmosferiche e la tutela della qualità dell’aria.
Viene quindi disposto che l’utilizzo di questi materiali come combustibile possa avvenire solo se:
- il legno vergine e i residui di legno non hanno subito, oltre all’incollatura, trattamenti diversi da quelli meccanici, lavaggio con acqua ed essiccazione;
- le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati come induritori, prescritte dalla normativa vigente, non indicano la presenza di metalli pesanti o composti alogenati;
- i residui trattati rispettano un insieme di specifiche caratteristiche chimico-fisiche elencate in un’apposita tabella del Decreto.
I valori-soglia così definiti, restrittivi e rigorosi, richiamano fedelmente quelli già individuati per la classe di qualità B delle bricchette di legno (in base alla norma tecnica ISO 17225-3:2021) e sono persino migliorativi rispetto ai limiti definiti per la classe di qualità B del cippato di legno (ISO 17225-4:2021).
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Il Decreto introduce inoltre specifici requisiti anche sulle caratteristiche degli impianti termici in cui avverrà la combustione dei residui di legno incollato. In particolare:
- gli impianti di potenza termica nominale entro i 500 kW devono essere certificati secondo la classe 5 della norma tecnica UNI EN 303-5:2012 oppure, per potenze superiori, devono disporre di un rendimento almeno pari all’85% e deve essere dotato di dispositivi di regolazione in continuo della potenza e del processo di combustione tra loro coordinati;
- la tecnologia di combustione deve prevedere la regolazione automatica dell’alimentazione del combustibile e del ventilatore per il tiraggio forzato dell’aria secondaria.
Rispetto al processo produttivo, infine, è obbligatoria l’autoproduzionedel materiale, cioè la combustione può avvenire esclusivamente nello stabilimento in cui sono stati prodotti i residui di legno incollato.
I benefici per il settore
Il Decreto permetterà agli operatori del settore delle lavorazioni del legno di ottenere benefici di natura tanto organizzativa quanto economica.
In generale, gli operatori che valorizzeranno i materiali di propria produzione potranno ottenere un risparmio sui costi di approvvigionamento del combustibile.
In termini procedurali, le aziende interessate non dovranno più obbligatoriamente ricorrere all’autorizzazione per la gestione dei rifiuti, bensì dovranno ottenere l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, già assorbita nell’autorizzazione unica ambientale (AUA).
Anche la competitività internazionale delle aziende italiane beneficerà degli effetti del Decreto, dato che anche la Germania si è dotata fin dal 2010 di una legislazione nazionale analoga a quella ora introdotta in Italia.
È importante sottolineare che il Decreto ministeriale, oltre a essere coerente con le norme comunitarie che mirano a ridurre la produzione di rifiuti attraverso un’adeguata valorizzazione dei sottoprodotti, è virtuoso anche in un’ottica di uso a cascata delle risorse legnose e di economia circolare del bosco, uno dei pilasti del Libro Verde di AIEL.