Puglia: Regolamento impianti termici civili a biomassa

🔥Limiti all’utilizzo

Divieti nei Comuni dove si evidenzino criticità correlabili, in tutto o in parte, all’utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse (Azione E07 – Piano Regionale della qualità dell’aria – Allegato A, Parte I).
La misura si perfeziona con ordinanza sindacale.
Dal 1° gennaio 2030 si applica a tutto il territorio regionale (Azione E09 – Piano Regionale della qualità dell’aria – Allegato A, Parte I ) e per i Comuni delle zone critiche il limite è applicato a tutti i generatori con classe inferiore alle 4 stelle (Azione E11 – Piano Regionale della qualità dell’aria – Allegato A, Parte I ).
Di seguito disponibile la Delibera della Giunta Regionale 22 dicembre 2025 n. 1994

Impianti termici civili con Pn < 35 kW

Limiti all'utilizzo

Nessuna allerta:

≥ 3 stelle

Allerta di 1° livello:

≥ 4 stelle

Allerta di 2° livello:

≥ 4 stelle

Le limitazioni non si applicano nei comuni della zona “Prealpi e Alpi” e nel caso in cui il l’impianto a biomassa costituisca l’unica fonte di riscaldamento dell’edificio. Le allerte sono comunicate ARPAV attraverso appositi bollettini  Le limitazioni determinate dagli stati di allerta sono applicate attraverso apposita ordinanza sindacale.
DGR del 02 marzo 2021 n. 238

Limiti all'installazione

Sostituzione biomassa: ≥ 4 stelle ⭐⭐⭐⭐

Nuovo impianto: ≥ 4 stelle ⭐⭐⭐⭐

Le limitazioni indicate in tabella si applicano in tutta la Regione. DGR 22 dicembre 2025 n. 1994 (E08).

Impianti termici civili con P ≥ 35 kW

Limitazioni legate ai combustibili

Gli impianti con potenza al focolare ≤ 35 kW devono essere alimentati da pellet certificato in classe A1 UNI EN ISO 17225-2.
DGR 22 dicembre 2025 n. 1994 (E10).

Approfondimenti

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Ultimo aggiornamento: 29/05/2025 | Autori: Diego Rossi Valter Francescato