EUDR: pubblicate nuove indicazioni UE per l’attuazione del Regolamento

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La Commissione europea ha aggiornato le linee guida e le FAQ sull’EUDR, introducendo semplificazioni per le imprese, come dichiarazioni annuali e verifiche automatiche. Pubblicata anche una bozza di Atto Delegato in consultazione fino al 13 maggio 2025, che esclude alcuni prodotti e materiali. Entro giugno sarà definito il sistema dei livelli di rischio per Paese, con impatti sui controlli

La Commissione europea ha rilasciato un importante aggiornamento delle proprie linee guida e delle Domande & Risposte EUDR, documenti utili a comprendere l’applicazione del Regolamento. Attualmente, i documenti sono disponibili in inglese; sono attese le traduzioni in altre lingue, incluso l’italiano.

Le nuove indicazioni introducono alcune importanti facilitazioni nell’attuazione dell’EUDR.

Tuttavia, la principale difficoltà è rappresentata dal fatto che qualsiasi semplificazione è possibile soltanto attraverso interpretazioni coerenti con il testo vigente del Regolamento, che è ormai consolidato dopo la proroga intervenuta a fine 2024. Ulteriori interventi saranno possibili sono con la modifica del testo di legge che tuttavia non sono previsti nel breve periodo.

Misure-chiave

Le principali misure di semplificazione introdotte dalla Commissione sono

  • sono stati chiariti e semplificati in modo significativo gli obblighi di “accertamento” della dovuta diligenza dei propri fornitori da parte delle grandi aziende che si trovano “a valle” delle catene di fornitura, come nel caso della Grande Distribuzione;
  • nell’ambito della Piattaforma EUDR, saranno previsti anche meccanismi automatici di verifica e validazione dei codici di riferimento delle dichiarazioni di due diligence dei propri fornitori, che dovranno comunque essere raccolti e utilizzati nelle proprie successive dichiarazioni;
  • in alcuni casi, le dichiarazioni di dovuta diligenza potranno essere presentate annualmente, per ogni spedizione o lotto immesso sul mercato UE;
  • nel caso di gruppi aziendali, le dichiarazioni di dovuta diligenza potranno essere inserite nella piattaforma EUDR anche da un singolo rappresentante autorizzato;
  • le grandi aziende potranno riutilizzare le dichiarazioni di due diligence esistenti, in caso di re-importazione delle merci nel mercato comunitario.

Queste misure-chiave ridurranno significativamente il numero di dichiarazioni di dovuta diligenza che dovranno essere presentate attraverso la Piattaforma EUDR.

Consultazione pubblica

La Commissione ha reso pubblico anche la bozza di un Atto Delegato, in consultazione pubblica fino al 13 maggio 2025. L’Atto Delegato modificherà direttamente l’Allegato I dell’EUDR, cioè l’elenco dei prodotti inclusi o esclusi dall’applicazione del Regolamento, e le correzioni tecniche “limitate e mirate” avranno l’obiettivo di garantire certezza giuridica e applicativa. Tra quelle principali, si segnalano:

  • saranno esclusi dall’EUDR i “campioni di prova” dei prodotti, purché siano utilizzati per esami, test e analisi e che vengono completamente utilizzati o distrutti nel corso di tali attività;
  • per alcuni codici della nomenclatura combinata (NC), l’applicazione dell’EUDR si limiterà ai prodotti realizzati con materie prime rilevanti: ad esempio, il pellet di legno sarà incluso, mentre il pellet di paglia sarà escluso;
  • si ribadisce che i rifiuti e i materiali di scarto, così come definiti dall’art. 3(1) della Direttiva 2008/98/CE, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’EUDR;
  • bambù, rattan e altri materiali simili sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’EUDR.

Livelli di rischio per Paese

Infine, la Commissione sta completando l’Atto di Esecuzione con cui definirà il sistema di riferimento dei livelli di rischio di ciascun Paese, che avrà effetti importanti sui livelli di controllo delle merci e degli operatori. L’Atto sarà adottato entro il 30 giugno 2025.