Nelle ultime settimane è tornata molto a far parlare di sé la decisione del Governo, attraverso un emendamento del Senatore De Carlo al “Decreto asset”, di estendere la deroga per l’autorizzazione paesaggistica, in caso di “tagli colturali”, anche alle aree forestali su cui ricade il “doppio vincolo paesaggistico” ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (il 20% circa dei boschi italiani).
In particolare, ha fatto molto discutere l’intervento di un personaggio molto noto e seguito – il comico Giovanni Storti – che in un video apparso sui social network ha protestato animatamente, parlando della possibilità, secondo lui data da questa modifica normativa, di tagliare senza autorizzazione “alberi in boschi, giardini, parchi, addirittura alberi monumentali”. Il comico non è stato ovviamente il solo a comunicare preoccupazione: diversi gruppi ambientalisti hanno espresso perplessità e timori a riguardo e alcuni giornali hanno rilanciato questa notizia parlando, proprio come Giovanni Storti, di parchi pubblici, giardini e alberi monumentali.
Si tratta di una fake news: una circolare esplicativa del Masaf, pubblicata il 17 gennaio scorso, chiarisce molto bene l’ambito di applicazione della modifica normativa.
È utile, pertanto, riassumerne i punti principali.
L’ambito di applicazione è solo il bosco
Innanzitutto, la circolare chiarisce che la modifica normativa proposta con l’emendamento di De Carlo riguarda solo ed esclusivamente i boschi e in particolare le attività di “taglio colturale”.
Le definizioni di bosco e di “taglio colturale”, spiega il Masaf nella circolare, sono quelle presenti nel Testo Unico in materia di Foreste e Filiere Forestali (TUFF) (agli Articoli 3 – commi 3 e 4 e 7 – comma 13).
In sostanza, per “tagli colturali” si intendono le normali pratiche selvicolturali eseguite in conformità alle norme nazionali e regionali.
Le due leggi (e la sentenza) da conoscere
La circolare spiega poi, molto tecnicamente, come l’emendamento di De Carlo al Decreto Asset sia stato “assorbito” dalla legislazione italiana. Questo è avvenuto attraverso due diverse leggi.
La prima (e più importante nel merito della questione) è la Legge n. 136 del 9 ottobre 2023 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104”.
Il decreto in questione, all’articolo 5-bis, spiega esplicitamente la modifica apportata al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio: l’autorizzazione paesaggistica, in caso di “taglio colturale”, riforestazione e attività antincendio, non andrà più richiesta anche nelle aree a “doppio vincolo”, ovvero quelle perimetrate da specifici decreti e normate dall’Articolo 136 del Codice, com’era già previsto da sempre per le aree vincolate in quanto bosco (Articolo 142 del Codice).
La Circolare del Masaf chiarisce molto bene la questione: “La deroga è valida per tutti i boschi, fatte salve specifiche previsioni in materia previste dai Piani paesaggistici e nel rispetto delle vigenti normative, in particolar modo dalle leggi e regolamenti forestali regionali”. Di conseguenza, per operare in aree a “doppio vincolo” bisognerà ovviamente rispettare le norme forestali e ambientali, chiedendo autorizzazioni, realizzando progetti di taglio o comunicazioni, se previste. Inoltre, occorrerà continuare a rispettare eventuali prescrizioni previste dai Piani paesaggistici regionali.
La seconda è la Legge n. 206 chiamata “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy”.
Con questa norma, all’Articolo 8, sono state abrogate le disposizioni dell’Articolo 36, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 (convertito con Legge n. 108 del 29 luglio 2021). In pratica, è da considerarsi decaduta la necessità di: “Linee guida nazionali per meglio definire gli interventi previsti nelle aree boschive vincolate” (dato che non è più utile definire meglio questi interventi).
La circolare, infine, spiega un aspetto molto importante: “Resta impregiudicata la possibilità, per i Piani paesaggistici regionali, ovvero con specifici accordi di collaborazione stipulati tra le Regioni e i competenti organi territoriali del Ministero della cultura (le Sovrintendenze – n.d.r.), di concordare specifici interventi previsti ed autorizzati da eseguirsi nei boschi tutelati dall’Articolo 136 del Codice, come previsto dall’Articolo 7 comma 12 del TUFF”. In pratica, in fase di redazione dei Piani paesaggistici sarà possibile stipulare accordi, legati ad esempio a particolari boschi di pregio paesaggistico, per definire meglio quali interventi selvicolturali è possibile eseguire (ad esempio per mantenere integre le caratteristiche che rendono quei boschi peculiari dal punto di vista storico, culturale o estetico).
La circolare del Masaf cita infine un’importante sentenza della Suprema Corte Costituzionale, ormai abbastanza datata (è la Sentenza n. 14 del 22 gennaio 1996) che tuttavia conserva già in sé le motivazioni profonde che hanno finalmente portato, 27 anni dopo, all’allargamento della deroga rispetto all’autorizzazione paesaggistica anche ai boschi sottoposti a “doppio vincolo”.
Ecco due “passaggi chiave” della sentenza:
1 – “L’interesse paesaggistico richiede che i territori coperti da foreste e da boschi rimangano tali. L’interesse forestale tende, proteggendo l’ambiente, a preservare nel tempo il bosco, la sua vita e la sua consistenza, mediante l’adozione di tecniche appropriate, elaborate dalle scienze forestali e non di rado recepite in atti normativi. Per raggiungere questo scopo sono opportuni, e talvolta necessari, interventi di silvicoltura e di appropriato taglio che, con la utilizzazione, permettono anche di perseguire la finalità di protezione del bosco, considerato nel suo insieme permanente e non nei singoli alberi che concorrono a comporlo”.
2 – “La preservazione nel tempo di boschi e foreste nella loro complessiva integrità costituisce lo scopo sia della protezione forestale che di quella paesaggistica generale.
In vista di questo obiettivo, la legge statale, sottoponendo a vincolo tutti i boschi, prevede che il taglio colturale e le altre operazioni ammesse possano essere compiute con autorizzazione forestale, senza che sia necessaria anche l’autorizzazione paesaggistica, che verrebbe a sovrapporsi e ad iterare il contenuto della prima.
La finalità generale di conservazione dei boschi nel tempo, che caratterizza la norma di protezione, non muta e non può operare diversamente a seconda del territorio sul quale il bosco stesso insiste”.
In conclusione
Alla luce della circolare del Masaf viene definitivamente chiarito che:
- i due vincoli paesaggistici presenti sui boschi italiani NON sono stati aboliti. È stata soltanto estesa la deroga, già prevista per la maggior parte del patrimonio forestale italiano, per realizzare i normali interventi selvicolturali nei boschi tutelati da specifico decreto (Articolo 136) senza autorizzazione paesaggistica (ma rispettando tutte le altre norme forestali e ambientali), come del resto già previsto in una sentenza della Corte Costituzionale del 1996;
- la richiesta di autorizzazione paesaggistica per tagliare alberi in parchi pubblici e giardini vincolati è ancora del tutto necessaria;
- la richiesta di autorizzazione paesaggistica per tagliare alberi monumentali posti in aree vincolate è ancora del tutto necessaria;
- gli alberi monumentali sono inoltre tutelati da una specifica Legge (10/2013) che prevede sanzioni severe in caso di abbattimento o danneggiamento.
Si può ovviamente essere contrari a quando stabilito dalla modifica normativa del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ma sostenere che: “si potranno tagliare senza autorizzazione alberi in boschi, giardini, parchi, addirittura alberi monumentali” è assolutamente falso.
Articolo scritto da Luigi Torreggiani e pubblicato su rivistasherwood.it