Il Decreto Milleproroghe 2024 è intervenuto posticipando gli obblighi di certificazione dei criteri di sostenibilità previsti dalla RED II. Ne è nato un vivace dibattito su chi siano i soggetti a cui si applica la proroga. Il destino degli operatori forestali e dei produttori elettrici e termici si preannuncia fortemente interdipendente: ecco perché
Nell’ambito dell’obbligo di certificazione della sostenibilità delle biomasse, disposto dal D. Lgs. 199/2021, è intervenuta la Legge 21 febbraio 2025, n. 15, che ha convertito con modificazioni il D.L. 27 dicembre 2024 n. 202 (c.d. “Decreto Milleproroghe”), all’art. 11, comma 2-sexies, disponendo che:
Le modalità di attestazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all’articolo 42, commi da 6 a 11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, da parte dei produttori di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa, escluso il biometano, ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2024, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 per i produttori che entro il 31 maggio 2025 abbiano accettato il preventivo per la certificazione della sostenibilità da parte di un organismo accreditato secondo il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità oppure operante presso un sistema volontario di certificazione riconosciuto dalla Commissione dell’Unione europea, fatta salva la possibilità di concludere l’iter della certificazione, per il solo comparto delle biomasse solide, entro il 30 giugno 2026. A tal fine gli organismi di certificazione informano il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica delle richieste ricevute.
Nel complesso, la formulazione del testo lascia spazio a diverse possibili interpretazioni.
A quali soggetti si applica la scadenza del 31 maggio 2025
In particolare, non sono ancora pienamente chiari gli effetti del riferimento al 30 giugno 2026, e si è sviluppato un vivace dibattito su chi siano i soggetti per i quali si applica la scadenza del 31 maggio 2025 e quella, conseguente, del 31 dicembre 2025.
Infatti, alcuni Organismi di certificazione e produttori di energia elettrica hanno contattato rispettivamente i potenziali clienti e i propri fornitori indicando che la scadenza normativa del 31 maggio è applicabile anche agli operatori delle filiere forestali, agricole e dei residui (sottoprodotti e rifiuti), anziché ai soli produttori di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa.
Il motivo di questo dubbio risiede nel fatto che la previsione normativa ricorre dapprima alla locuzione “produttori di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa” e, successivamente, al singolo termine “produttori”: si tratta di un’abbreviazione della precedente locuzione estesa, o il termine abbreviato indica un’estensione della norma anche ai produttori di biomassa? Di sicuro, il successivo riferimento al “comparto delle biomasse solide” non aiuta a dipanare il dubbio.
Quali soggetti avranno la proroga
Per risolvere l’incertezza, è certamente utile evidenziare quali siano i soggetti che beneficeranno fattivamente della proroga prevista dal Decreto Milleproroghe: i produttori di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa. L’estensione del periodo transitorio, infatti, permetterà agli impianti che avranno accettato il preventivo di un Organismo di certificare di attestare fino al 31 dicembre 2025 il rispetto dei criteri di sostenibilità mediante autodichiarazioni, comunque supportate da robuste evidenze documentali ai sensi del DM 2 marzo 2010, nonché la documentazione connessa al D.lgs. 34 del 2018 (Testo unico delle foreste e delle filiere forestali, TUFF) o al sistema di dovuta diligenza ai sensi del Reg. (UE) 995/2010, noto come EUTR, ora sostituito dal Reg. (UE) 2023/1115 (EUDR).
È invece intuitivo che per le aziende delle filiere forestali e agricole la normativa non preveda alcuna peculiare scadenza, che tuttavia sarà imposta di fatto dagli utilizzatori della biomassa (gli impianti) come condizione per la consegna di materiale (es. cippato di legno), entro e non oltre il termine della proroga prevista per gli impianti stessi.
Infatti, successivamente al 31 dicembre 2025 i produttori di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa di potenza termica uguale o superiore ai 20 MW (oppure 2 MW per impianti che impiegano combustibili gassosi da biomassa) potranno accedere agli incentivi e beneficiarne solo nel caso di utilizzo di materiale certificato sostenibile, mentre il materiale non certificato potrà comunque essere utilizzato nei limiti di legge, ma non genererà incentivi.
È questo il motivo, comprensibile, che spinge alcuni produttori di energia elettrica a richiedere o imporre ai propri fornitori un’anticipazione del loro processo di certificazione: la certificazione del solo impianto sarebbe totalmente vana, in assenza di una filiera “a monte” anch’essa certificata. Difatti, all’interno della Guida alla sostenibilità per impianti incentivati (aprile 2025, v.0) il GSE chiarisce che dal 01 gennaio 2026 gli operatori saranno tenuti ad emettere mensilmente i Certificati di sostenibilità, rendendoli disponibili al GSE entro 30 giorni dal mese di produzione.
Si consideri, peraltro, che il processo di certificazione degli operatori di filiera potrà rivelarsi più lungo del previsto, anche a causa dell’attuale “collo di bottiglia” legato alla scarsità di ispettori, a fronte di un elevato numero d’aziende da certificare. Le richieste perentorie degli impianti, e quelle analoghe e commerciali degli Organismi di certificazione, devono quindi essere lette secondo la necessità di assicurare che, in assenza di non conformità rilevanti o critiche, gli operatori delle filiere forestali e agricole completino l’iter di certificazione entro la fine del 2025, anche prescindendo da qualsiasi peculiare scadenza di legge.
Il destino degli operatori forestali e dei produttori elettrici e termici si preannuncia quindi fortemente interdipendente, ed è auspicabile che si sviluppino forme sempre maggiori di concertazione per raggiungere la certificazione del comparto.
I servizi di AIEL alle aziende
In questo contesto, il Gruppo Biomasse di AIEL accoglie e supporta le aziende della filiera legno-energia che desiderano seguire con attenzione le evoluzioni e le interpretazioni attuative del “Decreto Sostenibilità”. Inoltre, AIEL ha siglato una convenzione-quadro con un Organismo di certificazione accreditato, che permette alle aziende associate di aderire allo schema nazionale (o a schemi volontari) a condizioni vantaggiose.
Maggiori informazioni sull’adesione al Gruppo Biomasse sono disponibili in questo articolo.
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