Panoramica sul nuovo sistema dei Certificati Bianchi

Certificati Bianchi
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Intervento di Diego Rossi al workshop dedicato ai meccanismi di incentivazione per l’efficienza energetica


  1. Riferimento normativo: il meccanismo è disciplinato dal DM 21 luglio 2025 e dai chiarimenti operativi del GSE.
  2. Titoli di efficienza energetica (TEE): ogni titolo equivale a 1 TEP risparmiata, pari a circa 11.627 kWh.
  3. Incremento dell’incentivo: Con la vita utile che passa da 7 a 10 anni c’è un incremento del 30% dell’incentivo.
  4. Nuove opportunità per la biomassa: possibilità di raggruppare più interventi della stessa tipologia (es. caldaie a biomassa) in un unico progetto fino a 50 TEP annui.
  5. Requisiti tecnici: solo generatori a biomassa 5 stelle fino a 500 kW, rendimento superiore all’impianto sostituito e misurazioni ex ante documentate.

Il sistema dei Certificati Bianchi, o Titoli di Efficienza Energetica (TEE), rappresenta uno degli strumenti più consolidati e al tempo stesso più evoluti nel panorama delle politiche italiane di sostegno all’incremento dell’efficienza energetica. Il meccanismo, nel tempo, ha subito diverse modifiche e aggiornamenti, fino a giungere alla configurazione attuale, regolata dal Decreto Ministeriale del 21 luglio 2025, dai chiarimenti operativi e linee guida emanate dal GSE.

Di seguito un quadro aggiornato sul funzionamento del sistema, sui soggetti coinvolti e sulle principali novità introdotte per il settore della biomassa.

Cosa sono i Certificati Bianchi

I Certificati Bianchi, o Titoli di Efficienza Energetica (TEE), attestano il conseguimento di un risparmio energetico addizionale rispetto a una situazione di riferimento (baseline).
Ogni titolo equivale a una tonnellata equivalente di petrolio (TEP) risparmiata, corrispondente a:

  • 11.627 kWh di energia,
  • 1.167 Smc di gas naturale (Smc = standard metro cubo) ,
  • 1.700 litri di GPL,
  • 1.080 litri di gasolio.

I TEE possono essere scambiati sul mercato organizzato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), oppure ceduti tramite contrattazione diretta tra i soggetti obbligati (distributori di energia e gas) e i soggetti proponenti (aziende o ESCO che realizzano interventi di efficienza energetica).
Il valore medio di mercato si aggira intorno ai 250 €/TEP.

Certificati Bianchi

I soggetti coinvolti nel meccanismo

Il sistema coinvolge due attori principali, che possono coincidere o essere distinti:

  1. Il soggetto proponente, ovvero chi presenta il progetto al GSE.
    Per poterlo fare, deve essere:
    • una ESCO certificata UNI CEI 11352, oppure
    • un soggetto dotato di un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) certificato UNI CEI 11339, oppure
    • un’azienda con sistema di gestione dell’energia certificato ISO 50001.
  2. Il soggetto titolare del progetto, cioè chi sostiene l’investimento.
    Dal 2021, possono accedere anche raggruppamenti temporanei d’impresa o forme associative che conferiscono mandato collettivo speciale di rappresentanza a uno dei membri.

Una delle principali novità del decreto 2025 è la possibilità di raggruppare interventi della stessa tipologia (ad esempio sostituzione di caldaie a gasolio con caldaie a biomassa) in un unico progetto, purché il risparmio complessivo non superi i 50 TEP annui.
Questa innovazione consente anche a interventi di piccola scala di accedere al meccanismo e beneficiare dei vantaggi dei Certificati Bianchi.

Processo di ottenimento dei Certificati Bianchi

L’iter di ottenimento può seguire diverse modalità a seconda della tipologia e dello stato di avanzamento del progetto.

L’aspetto principale da tenere a mente è che i certificati bianchi, a differenza del conto termico 2.0, richiedono obbligatoriamente che il soggetto proponente effettui una comunicazione al GSE prima dell’inizio dei lavori.

Qualora sia necessario procedere velocemente all’inizio dei lavori è possibile effettuare la comunicazione attraverso la c.d. Comunicazione preliminare (CP) o la Richiesta di valutazione preliminare (RVP). La differenza principale è che la RVP, oltre a comunicare la volontà di dare avvio ai lavori richiede (con un onere per il soggetto titolare) una valutazione del progetto da parte del GSE.

Se invece non c’è particolare fretta di avviare i lavori è possibile procedere direttamente attraverso la presentazione del progetto a consuntivo (PC), che rappresenta la formale presentazione del progetto, da parte del soggetto proponente, attraverso l’apposito portale del GSE. La PC deve essere fatta in ogni caso, anche qualora fosse già stata presentata una CP o una RVP.
Il GSE valuta la richiesta entro 90 giorni, con la possibilità di richiedere integrazioni entro 15 giorni, prolungando l’istruttoria fino a un massimo di 60 giorni aggiuntivi.

Una volta ottenuto esito positivo, il progetto deve essere avviato entro 12 mesi.

Contabilizzazione del risparmio energetico

La contabilizzazione dei risparmi avviene per la cosiddetta “vita utile” del progetto, che dal 2025 per i generatori a biomassa è portata a 10 anni.

Durante questi 10 anni, con cadenza generalmente annuale, sono contabilizzati i risparmi e sono riconosciuti i titoli da immettere sul mercato.

Il requisito minimo per accedere al meccanismo è un risparmio annuo di almeno 10 TEP, pari a 116,3 MWh. Con il DM 2025 è ora possibile raggiungere questa soglia sommando interventi diversi in un unico progetto.

Avvio dei lavori

La fase di avvio dei lavori è una delle fasi principali del progetto e fa riferimento alla fase esecutiva di un progetto. Questa può essere caratterizzata da:

  1. Lavori di pre-installazione (demolizioni, opere civili, smontaggio, installazione componenti accessori, modifiche al layout di processo).
  2. Consegna e installazione dei componenti principali.
  3. Collaudo dell’impianto.

Requisiti minimi dei generatori a biomassa

I requisiti minimi per i generatori a biomassa sono definiti dal D.Lgs. 199/2021 (recepimento della direttiva RED II), allegato IV, e ripresi dal DM 7 agosto 2025 (c.d. conto termico 3.0).

In sostanza questi rimangono stabili e richiedono:

  • Per i generatori con potenza termica inferiore o uguale a 500 kW il rispetto dei requisiti necessari per il raggiungimento della classe 5 stelle.
  • Per i generatori con potenza termica superiore a 500 kW e fino a 2 MW, il rispetto dei requisiti introdotti dalla Tabella 14, Allegato 2 del DM 7 agosto 2025, riportati nella tabella di seguito.
Certificati Bianchi

In tutti i casi, il rendimento del nuovo generatore deve risultare superiore a quello dell’impianto sostituito, come rilevato nella fase di baseline.

Conclusioni

Il rinnovato sistema dei Certificati Bianchi rappresenta un’opportunità concreta per la filiera della biomassa legnosa, sia per l’incremento degli incentivi (+30%) che per la possibilità di raggruppare piccoli interventi e accedere anche per progetti più piccoli.
Un corretto approccio tecnico e amministrativo – dalla misurazione ex ante alla contabilizzazione dei risparmi – è fondamentale per garantire il riconoscimento dei titoli e massimizzare il beneficio economico.