Rinnovabili negli edifici: cosa cambia dal 3 agosto 2026 con il D.Lgs. 5/2026

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Il Decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, che recepisce la Direttiva RED III, ha introdotto importanti modifiche all’Allegato III del D.Lgs. 199/2021, relativo agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici.

Il decreto è entrato in vigore il 4 febbraio 2026, ma le nuove disposizioni dell’Allegato III si applicano agli edifici per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, quindi a partire dal 3 agosto 2026.

La principale novità è l’estensione degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili anche alle ristrutturazioni importanti di secondo livello e alle ristrutturazioni dell’impianto termico. In questo nuovo quadro la biomassa può svolgere un ruolo importante, soprattutto nei territori nei quali non sono previste specifiche limitazioni regionali connesse alla qualità dell’aria.

Rinnovabilità

Per comprendere il contributo della biomassa al bilancio energetico dell’edificio occorre fare riferimento al DM “Requisiti minimi”, come aggiornato dal DM 28 ottobre 2025.

L’Allegato 1, Tabella 1, attribuisce alle biomasse solide un fattore di conversione in energia primaria rinnovabile fP,ren pari a 0,80, a fronte di un fattore di energia primaria non rinnovabile fP,nren pari a 0,20 e di un fattore complessivo fP,tot pari a 1,00.

Ai fini del calcolo della prestazione energetica dell’edificio, quindi, l’energia primaria associata a legna, pellet e alle altre biomasse solide è convenzionalmente contabilizzata per l’80% come rinnovabile.

Il restante 20% rappresenta la componente convenzionalmente considerata non rinnovabile dal sistema di calcolo. È preferibile non assimilarla direttamente alle sole emissioni o all’“energia grigia” derivante da trasporto e lavorazione, poiché il decreto si limita a stabilire il fattore di conversione senza attribuirgli questa specifica funzione.

Per confronto, per l’energia elettrica prelevata dalla rete il DM stabilisce attualmente un fattore fP,ren pari a 0,47, un fattore fP,nren pari a 1,95 e un fattore complessivo fP,tot pari a 2,42. Questi valori, che non devono essere interpretati direttamente come percentuali del mix elettrico, sono aggiornati ogni due anni sulla base dei dati forniti dal GSE.

Nel caso delle pompe di calore, inoltre, alla componente rinnovabile associata all’energia elettrica utilizzata si aggiunge, secondo le metodologie di calcolo applicabili, l’energia termica rinnovabile prelevata dall’ambiente esterno.

Il quadro normativo conferma quindi il rilevante contributo che legna e pellet possono fornire alla decarbonizzazione dei consumi termici degli edifici.

Quali obblighi introduce il Decreto legislativo di recepimento della RED III?

Il nuovo Allegato III del D.Lgs. 199/2021 distingue quattro principali fattispecie.

  1. Nel caso di edifici di nuova costruzione deve essere garantita contemporaneamente la copertura mediante fonti rinnovabili del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva.
  2. Nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello deve essere garantita la copertura mediante fonti rinnovabili del 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 40% della somma dei consumi previsti per acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva.
  3. Nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello deve essere garantita una copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e climatizzazione estiva.
  4. Nel caso di semplice ristrutturazione dell’impianto termico deve essere garantita una copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e climatizzazione estiva.

Gli obblighi dei precedenti punti sono maggiorati di 5 punti per gli edifici pubblici.

Oltre agli obblighi per le rinnovabili termiche, in tutti i casi precedenti è previsto l’obbligo di installazione di una potenza elettrica (es. impianto fotovoltaico) di potenza P=k x S dove:

  • k è uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli edifici di nuova costruzione;
  • S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell’edificio, misurata in m².
Le definizioni dal DM Requisiti minimi come modificato dal DM 28 ottobre 2025, Allegato 1: Ristrutturazione importante di primo livello: l’intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. (paragrafo 1.4.1, comma 3, lettera a) Ristrutturazione importante di secondo livello: l’intervento interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. (paragrafo 1.4.1, comma 3, lettera b) Ristrutturazione dell’impianto termico: insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che dei sistemi di distribuzione e/o emissione del calore. Per modifica sostanziale di un impianto termico si intende la sostituzione combinata della tipologia del sottosistema di generazione, anche con eventuale cambio di vettore energetico, e dei sottosistemi di distribuzione e/o emissione. Rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico da centralizzato a impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o in parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato (paragrafo 1.4.1, comma 4). Non sono qualificabili come interventi di ristrutturazione di impianto termico le semplici sostituzioni di una caldaia, anche con la variazione della fonte di alimentazione. In questo ultimo caso, come nel caso dell’installazione di un sistema secondario come una stufa, si effettua una riqualificazione energetica (paragrafo 1.4.2).

Eccezioni

Esistono in ogni caso delle eccezioni a livello regionale, ad effetto dell’Accordo del Bacino padano, per l’uso della biomassa nell’assolvimento degli obblighi, sono purtroppo delle eccezioni nella maggior parte dei casi trasversali, che non tengono in nessun modo in considerazione il salto tecnologico dei generatori a biomassa. Le eccezioni sono le seguenti:

  • In Piemonte in base all’art. 19 del nuovo allegato B al PRQA il rispetto delle quote d’obbligo deve essere soddisfatto “… al netto dell’eventuale contributo fornito dalla combustione delle biomasse”. Questo requisito in base alle nuove disposizioni vale anche per le nuove fattispecie (ristrutturazioni importanti di secondo livello e ristrutturazioni dell’impianto termico) nell’agglomerato di Torino (IT0118) nelle zone di pianura (IT0119) e nelle zone di collina (IT0120) con l’eccezione in sostanza per le zone di montagna (Articolo 19, Allegato B, PRQA).
  •  In Lombardia la deroga si applica allo stesso modo dal punto di vista delle fattispecie (sono comprese Ristrutturazioni rilevanti di secondo livello e ristrutturazioni dell’impianto termico) e dal punto di vista della zonizzazione (sono escluse le zone montane C2) ma dal 2025 sono esclusi i generatori che rispettano i più restrittivi requisiti della DGR 4767/2025. La Regione ha inoltre incrementato, con la DGR XII/6153 dell’11.5.2026, gli obblighi per le nuove costruzioni al 65% dal 1 gennaio 2027.
  • In Regione Emilia Romagna la deroga introdotta dal PAIR 2030 si applica a nuove costruzioni e ristrutturazioni rilevanti (attualmente non inclusa la ristrutturazione dell’impianto termico) e nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e Agglomerato. Come la Lombardia anche la Regione Emilia Romagna ha già incrementato gli obblighi per le nuove costruzioni con la DGR 792 del 25.5.2026 portando il requisito d’obbligo per le nuove costruzioni all’80%.