Le regole RED III riaprono il confronto sul sistema nazionale di certificazione delle biomasse. AIEL propone una revisione organica del sistema e chiede l’aggiornamento del Registro GSE degli operatori certificati
Com’è noto, le biomasse legnose devono essere sostenibili per poter accedere agli incentivi nelle grandi centrali energetiche e per essere valorizzate nel sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS), che coinvolge impianti e attività industriali. Il D.lgs. 199/2021 e il Decreto 7 agosto 2024 (“Decreto Sostenibilità”) hanno quindi istituito il sistema nazionale di certificazione dei biocombustibili, estendendo lungo le filiere nuovi obblighi di tracciabilità, rintracciabilità e verifica della sostenibilità.
Ormai, si avvicina la conclusione del periodo transitorio introdotto dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione del D.L. 27 dicembre 2024 n. 202 (“Decreto Milleproroghe”), che ha consentito, per il comparto delle biomasse solide, di completare l’iter di certificazione entro il 30 giugno 2026.
Inoltre, con il recepimento della RED III e l’ampliamento degli obblighi di sostenibilità a nuove filiere, il sistema nazionale di certificazione delle biomasse entrerà presto in una nuova fase e gli obblighi di sostenibilità incideranno sempre più concretamente sull’organizzazione quotidiana delle filiere legno-energia, seppur in balia di nuove incertezze europee.
In questo contesto, emergono aspetti tecnici meno visibili rispetto all’impianto complessivo della normativa, ma decisivi per il corretto funzionamento del sistema di certificazione e per la possibilità per le imprese di operare in modo efficiente, trasparente e proporzionato.
Il nodo del Registro GSE
Un esempio emblematico riguarda il Registro pubblico del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità delle biomasse, biocarburanti e bioliquidi gestito dal GSE.
Da molti mesi, infatti, il Registro non è aggiornato, quantomeno per quanto riguarda le materie ligno-cellulosiche da biomassa forestale (MLCF) e da colture energetiche legnose (MLCC), e questa situazione sta creando crescenti difficoltà operative e commerciali lungo la filiera.
In assenza di un registro pubblico aggiornato, gli operatori come centrali, collettori e trader non sono sempre nelle condizioni di verificare rapidamente se le dichiarazioni di sostenibilità ricevute dai fornitori siano basate su certificazioni effettivamente valide e attive.
Disporre di dati aggiornati sul numero e sulla tipologia degli operatori certificati consentirebbe inoltre di comprendere meglio la reale disponibilità di biomassa sostenibile sul mercato e di pianificare con maggiore consapevolezza approvvigionamenti e strategie commerciali. Si tratta di un aspetto particolarmente importante per la componente più fragile della filiera, rappresentata dalle imprese forestali.
Per questo motivo, AIEL ha recentemente richiamato l’attenzione di GSE e Ministeri sull’opportunità di un rapido aggiornamento del Registro, anche considerando che gli Organismi di certificazione stanno già popolando regolarmente il database attraverso le procedure predisposte. Il tema, peraltro, è emerso più volte anche nei tavoli tecnici tra MASE, MASAF, GSE, Accredia, Organismi di certificazione e Associazioni di settore.
L’auspicio è che questa situazione possa sbloccarsi e risolversi positivamente quanto prima.
Dal principio ambientale alla concreta applicazione
Fin dalle prime fasi attuative del DM 7 agosto 2024, AIEL ha quindi sviluppato un intenso lavoro di confronto con MASE, MASAF, Commissione tecnica CTI “Biocombustibili solidi”, Accredia, Organismi di certificazione, consulenti e altre Associazioni di categoria, con l’obiettivo di ridurre le criticità interpretative e operative.
I risultati ottenuti sono stati numerosi. Tra i chiarimenti più importanti, si segnala che:
- l’obbligo di sottoscrivere un contratto con un Organismo di certificazione entro il 31 maggio 2025 è stato riferito ai soli impianti e non all’intera filiera di approvvigionamento;
- possono essere sempre considerate sostenibili le pratiche selvicolturali regolarmente autorizzate;
- non è necessario che il cantiere forestale sia attivo durante le verifiche ispettive, e un singolo certificato può coprire più cantieri attivi;
- le verifiche devono focalizzarsi prevalentemente sugli aspetti di tracciabilità;
- gli interventi in alveo sono equiparati ai lavori forestali.
Inoltre, uno dei chiarimenti più rilevanti ha riguardato la figura del primo operatore soggetto a certificazione: non necessariamente chi effettua il taglio, ma chi realizza la cippatura, anche presso piazzole e piattaforme esterne al cantiere, purché in connessione con esso.
Nel complesso, tali chiarimenti hanno evitato che il sistema producesse oneri amministrativi ed economici sproporzionati rispetto alla struttura reale delle imprese forestali. AIEL continua a supportare operatori e imprese forestali con attività di confronto tecnico, aggiornamento normativo e approfondimento applicativo.
RED III: cambia la scala del sistema
Il recepimento della RED III attraverso il D.lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 amplia ulteriormente il perimetro degli obblighi. La soglia di applicabilità per gli impianti scende infatti da 20 a 7,5 MW di potenza termica nominale totale. Ciò significa che un numero significativamente maggiore di operatori e filiere potrà essere coinvolto nei meccanismi di sostenibilità.
Parallelamente, vengono rafforzati i requisiti di riduzione delle emissioni di gas serra e viene ulteriormente valorizzato il principio dell’uso a cascata del legno, secondo cui la biomassa dovrà essere destinata prioritariamente agli utilizzi a maggior valore aggiunto, riservando l’impiego energetico alle frazioni residuali.
Non saranno inoltre possibili nuove misure di sostegno – né il rinnovo di quelle esistenti – per la produzione esclusiva di energia elettrica da biomassa forestale, salvo specifiche eccezioni, ad esempio in presenza di sistemi di cattura e stoccaggio della CO2.
Uno dei temi oggi più rilevanti riguarda il futuro sistema semplificato previsto per gli impianti compresi tra 7,5 e 20 MW. L’orientamento finora emerso prevede che l’obbligo di certificazione possa ricadere sui soli impianti, mentre gli operatori della filiera continuerebbero ad operare secondo le disposizioni già consolidate del DM 02 marzo 2010 sulla tracciabilità delle biomasse. Si tratta di un’impostazione positiva, che consentirebbe di evitare un’estensione sproporzionata degli oneri di certificazione lungo le catene di fornitura.
Restano tuttavia alcune criticità importanti: le imprese forestali potranno trovarsi a rifornire contemporaneamente impianti sopra e sotto la soglia dei 20 MW, senza che la destinazione finale della biomassa sia necessariamente nota al momento dell’approvvigionamento. In assenza di un coordinamento organico tra i diversi regimi normativi, gli operatori rischiano quindi di trovarsi esposti a incertezze interpretative, duplicazioni documentali e inefficienze operative.
Per questo motivo, l’introduzione dei nuovi sistemi semplificati dovrebbe accompagnarsi a una revisione più ampia e armonizzata dell’intero impianto della sostenibilità delle biomasse. Tra le possibili evoluzioni discusse con gli operatori vi sono:
- l’estensione dell’interpretazione sul primo operatore anche alla componente legnosa d’origine agricola e semplificazioni per gli espianti ordinari a fine ciclo;
- una razionalizzazione degli obblighi per i residui industriali, ad esempio ricomprendendo le segherie nei piani di campionamenti degli operatori certificati, senza imporre loro una certificazione completa;
- chiarimenti specifici sui materiali End of Waste e sull’individuazione del primo soggetto effettivamente tenuto alla certificazione;
- il riassorbimento organico nel testo normativo delle FAQ più rilevanti e dei chiarimenti interpretativi già consolidati.
Una sostenibilità anche gestionale ed economica
La sfida dei prossimi anni sarà quindi duplice: garantire standard ambientali credibili, evitando però che la complessità amministrativa comprometta l’effettiva sostenibilità operativa delle filiere.
Oggi le imprese si trovano infatti a gestire contemporaneamente numerosi sistemi di tracciabilità e conformità: certificazione della sostenibilità delle biomasse, gestione forestale e catena di custodia FSC® e PEFC, qualità dei biocombustibili come BiomassPlus, obblighi EUTR ed EUDR, oltre ai requisiti legati alla legalità e alla provenienza dei materiali.
Il rischio concreto è la sovrapposizione di procedure, verifiche e flussi documentali: non si tratta infatti di sistemi indipendenti, ma di obblighi che spesso insistono sugli stessi materiali, operatori e flussi logistici, pur con finalità differenti.
Per questo, accanto alla sostenibilità ambientale, diventa sempre più necessario costruire una sostenibilità gestionale, amministrativa ed economica del sistema. Solo attraverso strumenti realmente interoperabili e approcci coordinati sarà possibile accompagnare in modo efficace la crescita delle filiere legno-energia nel contesto della transizione energetica europea.

