Gestione RAEE di stufe a biomassa: guida pratica per installatori e rivenditori

Gestione RAEE di stufe a biomassa
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La gestione RAEE di stufe a biomassa non è solo un servizio post-vendita, ma un preciso obbligo normativo per rivenditori, installatori e centri assistenza. Tra ritiro “1 contro 1” e “1 contro 0”, iscrizione obbligatoria al CdC RAEE, documentazione per il trasporto e nuove sanzioni introdotte nel 2025, ecco cosa cambia per operare in regola nella raccolta e gestione dei rifiuti elettronici del settore

Condurre correttamente la gestione RAEE di stufe a biomassa o di una scheda elettronica guasta non è solo un servizio al cliente, ma un obbligo di legge. Il D. Lgs. 49/2014 all’art.11 disciplina la gestione semplificata dei RAEE da parte degli operatori del commercio, come determinato dal Decreto Salva infrazioni del 16 settembre 2024, n. 131 e dalla Legge del 7 ottobre 2025, n.147

Definizione dei Rivenditori di AEE

I rivenditori di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) sono i soggetti che si occupano della vendita di AEE e del ritiro dei RAEE consegnati dai consumatori. In pratica, rientrano nella categoria i negozi fisici e anche chi vende AEE online, se opera nella vendita al mercato nazionale.

Modalità di ritiro dei rifiuti elettronici

Gli installatori sono obbligati a ritirare gratuitamente i RAEE domestici al momento della sostituzione di apparecchiature equivalenti. Le tipologie di ritiro possono essere le seguenti:

  • 1 contro 1 (D. Lgs. 49/2014 art.11 comma 1 e art.12 comma 4): Il rivenditore ha l’obbligo di ritirare il RAEE a fronte dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente da parte del consumatore, anche in caso di acquisto online. Il ritiro non è obbligatorio se i RAEE non presentano tutte le componenti essenziali o se contengono altri tipi di rifiuto, come ad esempio alimenti o stoviglie.
  • 1 contro 0 (D. Lgs. 49/2014 art.11 comma 2): Il rivenditore che dispone di una superficie di vendita dedicata alla AEE superiore a 400 mq ha l’obbligo di ritirare i RAEE di dimensioni inferiori ai 25 cm consegnati dal consumatore senza che acquisti nulla in cambio. Il servizio è facoltativo per i negozi con superficie inferiore.

Cancellazione delle iscrizioni in CAT. 3bis e iscrizione obbligatoria al CDC RAEE

La principale novità introdotta dalla L. 166/2024 è l’abolizione dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali in cat. 3bis per installatori e centri di assistenza, sostituita dall’iscrizione al CDC RAEE dei punti vendita e di altri luoghi in cui si effettua il deposito preliminare.

Sulla base di quanto definito dal decreto, i rivenditori di AEE, sia con un punto di vendita fisico, sia che effettuino vendite online, per la gestione RAEE di stufe a biomassa devono iscrivere i depositi preliminari dove effettuano la raccolta dei RAEE sul portale del CdC RAEE, accessibile cliccando sul bottone “Accedi all’area riservata”. Per iscrivere i depositi preliminari alla raccolta devono registrare il servizio D6 (l’iscrizione è gratuita). I punti vendita che intendono avvalersi del ritiro gratuito dei RAEE da parte dei Sistemi Collettivi, e possiedono le caratteristiche per ricevere il servizio, devono registrare il luogo di raccolta oltre che come servizio D6 anche come servizio D4 (luogo di raggruppamento). (Vai alla Guida allo smaltimento RAEE a fondo pagina)

Trasporto dei RAEE e documentazione di trasporto

L’art. 11 comma 8 del D. Lgs. 49/2014 prevede che il trasporto dei RAEE ritirati in modalità 1 contro 1 e 1 contro 0 sia accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione del rifiuto, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione. (Vai alla Guida allo smaltimento RAEE a fondo pagina)

Sanzioni previste

Inoltre, all’art. 38 definisce le sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto degli obblighi normativi.

La Legge 147/2025 ha modificato il Decreto Legislativo 49/2014 introducendo sanzioni amministrative pecuniarie, comprese tra 2.000 e 10.000 euro, in caso di mancata comunicazione annuale al CdC RAEE dei quantitativi di RAEE movimentati da parte dei soggetti sopra indicati. In caso di trasmissione inesatta o incompleta delle informazioni, le sanzioni sono ridotte della metà.

Guida approfondimento Gestione RAEE di stufe a biomassa

L’approfondimento completo della “Guida allo smaltimento RAEE” è disponibile in area riservata (GAD, GCB, GIMIB, RIVENDITORI) per le aziende associate.