Marche: Regolamento impianti termici civili a biomassa

🔥Limiti all’utilizzo

Le limitazioni si applicano ai singoli apparecchi termici a biomassa solida, inclusi i caminetti tradizionali aperti, quando nell’unità immobiliare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato.

Le limitazioni si applicano nei comuni della zona Costiera e Valliva (DAALR 116/2014) e sono attuate dai Comuni mediante ordinanze sindacali o atti equipollenti.

Sono esclusi dalle limitazioni gli impianti per la cottura domestica dei cibi.

DGR del 14 ottobre 2024 n. 1555

Impianti termici civili con Pn < 35 kW

Limiti all'utilizzo

Nessuna allerta:

≥ 3 stelle

Allerta di 1° livello:

≥ 4 stelle

Allerta di 2° livello:

≥ 4 stelle

Le limitazioni non si applicano nei comuni della zona “Prealpi e Alpi” e nel caso in cui il l’impianto a biomassa costituisca l’unica fonte di riscaldamento dell’edificio. Le allerte sono comunicate ARPAV attraverso appositi bollettini  Le limitazioni determinate dagli stati di allerta sono applicate attraverso apposita ordinanza sindacale.
DGR del 02 marzo 2021 n. 238

Limiti all'installazione

Indicazione e sensibilizzazione della popolazione verso l’acquisto di generatori a 4 e 5 stelle.
Misura non normativa allo stato attuale. DGR del 14 ottobre 2024 n. 1555.

Impianti termici civili con P ≥ 35 kW

Limitazioni legate ai combustibili

I generatori devono essere alimentati da pellet certificato in classe A1 UNI EN ISO 17225-2.
DGR del 14 ottobre 2024 n. 1555.

Approfondimenti

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Ultimo aggiornamento: 29/05/2025 | Autori: Diego Rossi Valter Francescato