Caldaie a biomassa e aiuti di Stato: come conciliare Conto Termico e soglie de minimis

soglie de minimis impianti a biomassa
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La disciplina del Conto Termico di cui al dm 16 febbraio 2016 non è ritenuta un regime di aiuto e, pertanto, non è iscritta nell’ambito della disciplina sugli aiuti di Stato, ivi inclusa quella del de minimis

Il Regolamento (UE) 2023/2831, noto come regolamento “de minimis”, è una normativa europea che semplifica l’accesso delle imprese a piccoli aiuti economici, senza che queste debbano sottostare alle complesse procedure di notifica previste per gli aiuti di Stato. In sostanza, questo regolamento definisce una soglia al di sotto della quale gli aiuti concessi da uno Stato membro a un’impresa sono considerati di entità talmente ridotta da non distorcere la concorrenza all’interno del mercato unico. Ciò significa che le imprese possono beneficiare di questi aiuti in modo più rapido e agevole, senza dover affrontare oneri burocratici eccessivi.

La soglia e le modalità di calcolo

Col l’aggiornamento del 2023 la soglia era stata portata a 300.000 € nell’arco di tre anni [articolo 3 del Regolamento (UE) 2023/2831].

Gli aiuti si considerano “concessi” nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti all’impresa.

Il valore ai fini del calcolo della soglia si considera al lordo di qualsiasi imposta o altro onere e qualora tali aiuti siano stati concessi in più quote, queste dovranno essere attualizzate al loro valore al momento della concessione applicando il tasso di attualizzazione al momento della concessione dell’aiuto.

Dal 2017 in risposta agli obblighi di pubblicazione ed informazione in materia di aiuti di Stato concessi dagli Stati membri alle imprese in Italia è attivo il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) che elenca le misure agevolative considerate Aiuto di stato e gli aiuti individuali concessi alle imprese

Perché interessa gli impianti a biomassa?

Nel caso di Caldaie di grande taglia, gli incentivi concessi possono ben superare la quota dei 300.000 € o rappresentare comunque una quota rilevante che deve essere considerata dall’impresa nel calcolo per il rispetto della soglia nel triennio.

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Cosa risponde il GSE

Il GSE, in risposta ad un quesito diretto ci ha risposto che la disciplina del Conto Termico di cui al dm 16 febbraio 2016 non è ritenuta un regime di aiuto, pertanto, pur potendo cumulare gli incentivi ottenuti dal Conto Termico con altri aiuti, ivi compresi eventuali erogati nell’ambito del regime de minimis, l’incentivo del Conto Termico non concorre al calcolo della soglia de minimis.

Resta inteso, come peraltro espresso nel capitolo 1.6 delle regole applicative, che l’intensità massima degli aiuti per l’investimento non può superare i massimali definiti nella Tabella 1.

Tabella 1 – Intensità degli aiuti agli investimenti come parte dei costi ammissibili (Tabella 3, Capitolo 1.6, pagina 20 delle Regole applicative del Conto Termico)

 Piccola impresaMedia impresaGrande impresa
Aiuti a favore delle energie rinnovabili […]65%55%45%
Aiuti per l’uso efficiente dell’energia50%40%30%
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