Sembra finalmente raggiunto l’accordo tra Consiglio e Parlamento europei sul rinvio EUDR, che ne posticipa l’applicazione di 12 mesi. La soluzione conclusiva ricalca quella della Commissione e non contempla la categoria dei “Paesi a rischio zero”. L’accordo provvisorio deve ora essere ratificato formalmente da entrambe le istituzioni
Il rinvio EUDR consentirà ai soggetti interessati dal Regolamento di prepararsi compiutamente agli obblighi di dovuta diligenza, per dimostrare che il legname e i prodotti derivati importati o esportati o fabbricati in UE non provengano da deforestazione o degrado forestale. Significativamente, il Regolamento si applicherà anche ad altre materie prime e beni collegati ai fenomeni di deforestazione nel mondo, quali cacao, soia, olio di palma, caffè, gomma e bestiame.
L’EUDR è già in vigore fin dal 29 giugno 2023 e, senza l’accordo negoziale, la sua applicazione sarebbe diventata cogente dal 30 dicembre 2024. I due co-legislatori hanno quindi approvato la proposta di rinviare di un anno, cioè al 30 dicembre 2025, la data di applicazione del Regolamento.
Ciò potrà garantire certezza giuridica e un tempo sufficiente per un’attuazione agevole ed efficace delle norme, compresa la piena attuazione dei sistemi di dovuta diligenza per tutte le merci e i prodotti coinvolti.
Rinvio EUDR: Manca l’accordo sui “Paesi a rischio zero”
Nella seduta plenaria del 14 novembre 2024, il Parlamento europeo aveva adottato alcuni emendamenti, la cui novità fondamentale consisteva nell’introduzione di una nuova categoria di Paesi “privi di rischio” di deforestazione, per i quali si prevedevano facilitazioni nella dovuta diligenza e nelle incombenze amministrative degli operatori.
Tuttavia, il Consiglio ha manifestato la propria contrarietà a tali emendamenti, che sono stati ritirati per evitare uno stallo negoziale che avrebbe potuto impedire la posticipazione del Regolamento.
Il compromesso finale consiste quindi nella sostanziale adozione della proposta originaria della Commissione, con due modifiche:
- la Commissione si è impegnata a considerare in futuro la possibile semplificazione dei requisiti per quei Paesi che avranno dimostrato pratiche selvicolturali particolarmente efficaci e sostenibili;
- è stata introdotta una clausola che consentirebbe di posticipare ulteriormente l’applicazione dell’EUDR se non saranno soddisfatte alcune precondizioni per il suo funzionamento: ad esempio, la piattaforma online dovrà essere pienamente operativa entro il 30 dicembre 2025 e le classificazioni di rischio dei singoli Paesi dovranno essere pubblicate almeno sei mesi prima l’applicazione del nuovo Regolamento.
Prossimi passi
L’accordo provvisorio dovrà ora essere formalmente approvato dal Parlamento nella prossima sessione plenaria del 16-19 dicembre, a cui dovrà seguire l’adozione del Consiglio e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE prima della fine dell’anno.