Toscana: Regolamento impianti termici civili a biomassa

🔥Limiti all’utilizzo

Le limitazioni si applicano dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno:

  • nei Comuni dell’area di superamento “Prato-Pistoia”, ubicati sotto i 200 m di altitudine e in presenza di un impianto termico alternativo al servizio del medesimo edificio;
  • nei Comuni dell’area di superamento “Piana Lucchese”, ubicati sotto i 200 m di altitudine e in presenza di un impianto termico alternativo al servizio del medesimo edificio;

DGR n. 228 del 06 marzo 2023.

DGR n. 222 del 06 marzo 2023.

Impianti termici civili con Pn < 35 kW

Limiti all'utilizzo

Nessuna allerta:

≥ 3 stelle

Allerta di 1° livello:

≥ 4 stelle

Allerta di 2° livello:

≥ 4 stelle

Le limitazioni non si applicano nei comuni della zona “Prealpi e Alpi” e nel caso in cui il l’impianto a biomassa costituisca l’unica fonte di riscaldamento dell’edificio. Le allerte sono comunicate ARPAV attraverso appositi bollettini  Le limitazioni determinate dagli stati di allerta sono applicate attraverso apposita ordinanza sindacale.
DGR del 02 marzo 2021 n. 238

Limiti all'installazione

Sopra 200 m slm o in aree non metanizzate (*):

  • In caso di superamento: ≥ 4 stelle ⭐⭐⭐⭐
  • In caso di non superamento: ≥ 4 stelle ⭐⭐⭐⭐

Sotto 200 m slm o in aree metanizzate (*):

  • In caso di superamento:
    – se si tratta di un intervento di sostituzione: ≥ 4 stelle ⭐⭐⭐⭐
    – se si tratta di una nuova installazione: vietato
  • In caso di non superamento: ≥ 4 stelle ⭐⭐⭐⭐

(*) Per aree non metanizzate si intendono quelle prospicienti le strade pubbliche o a uso pubblico e porzioni delle stesse nelle quali non sono esistenti i condotti di metanizzazione. Sono da ritenersi non metanizzate le costruzioni e i relativi resedi di pertinenza, effettivamente privi del servizio, ricadenti fuori da una fascia di circa 30 metri misurata in pianta lateralmente all’asse della tubazione ubicata nel tratto di strada metanizzata.
DGR n. 222 del 06 marzo 2023.

Impianti termici civili con P ≥ 35 kW

Limitazioni legate ai combustibili

Pn ≤ 35 kW: Classe A1, certificati da organismo accreditato.
Pn > 35 kW: certificati e conformi alla classe indicata dal costruttore.
DGR n. 222 del 6 marzo 2023

Approfondimenti

Hai dubbi? Approfondisci

Ultimo aggiornamento: 29/05/2025 | Autori: Diego Rossi Valter Francescato