Prime indicazioni tecniche in vista dell’entrata in vigore dell’EUDR

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Sebbene continuino a rincorrersi voci contrastanti sulla possibile posticipazione dell’entrata in vigore dell’EUDR, durante il meeting europeo degli esperti EUDR tenutosi il 24 settembre 2024 sono emerse indicazioni tecniche interessanti ai fini dell’imminente applicazione del Regolamento.

Linee-guida e chiarimenti

Il nuovo pacchetto informativo (linee-guida e FAQ) è in attesa di convalida politica; attualmente non è prevista una data specifica per il suo rilascio. Esso conterrà una descrizione grafica delle diverse catene di fornitura, e una serie di video esplicativi.
I documenti informativi garantiranno che le pratiche agroforestali e agricole non siano in conflitto con l’EUDR. Ad esempio, nel caso di terreni a riposo (set aside) con sovra-sviluppo arboreo e poi disboscati. Saranno chiariti alcuni malintesi: gli agricoltori potranno tagliare gli alberi all’interno delle loro proprietà.
Sono in fase di preparazione anche una serie di indicazioni specifiche per le piccole e medie imprese (PMI).

Esenzioni

Un produttore che trasforma un prodotto rilevante (incluso nell’Allegato I dell’EUDR) in un altro prodotto non rilevante non si qualificherà né come Operatore, né come Commerciante, a meno che non importi i prodotti rilevanti inclusi nell’Allegato.
Il Regolamento non si applica agli imballaggi che siano utilizzati solo come imballaggio, cioè usati esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato.

Dichiarazioni di due diligence

Una singola dichiarazione di due diligence potrà coprire più spedizioni e lotti.
Nel caso di prodotti compositi, formati da un insieme di prodotti rilevanti ai fini EUDR, l’Operatore dovrà eseguire la due diligence solo per il prodotto principale (in peso, o nelle cosiddette “unità supplementari”).
Sono in corso valutazioni sulla possibilità di offrire una maggiore flessibilità per gli impianti di stoccaggio e per i silos, per evitare o limitare il problema delle sovra-dichiarazioni (dichiarazioni ridondanti) nel caso di prodotti soggetti a mescolamento e mix di materiali

Verifica della due diligence “a monte”

Gli Operatori delle piccole e medie imprese (PMI) che si trovino a valle della catena di approvvigionamento non sono tenuti a svolgere nuovamente e per intero la dovuta diligenza: dovranno tuttavia disporre dei numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza dei propri fornitori.
Anche per gli Operatori non-PMI, l’“accertamento” della dovuta diligenza a monte non deve essere inteso come il controllo pedissequo di ogni dichiarazione, bensì come l’assicurazione che ci sia un sistema di due diligence a monte.
È comunque utile ricordare che qualsiasi Operatore (PMI e non-PMI) che faccia riferimento a una dichiarazione di dovuta diligenza già presentata “a monte” della filiera manterrà la responsabilità per la conformità dei prodotti interessati.

Piattaforma EUDR

Il sistema informativo digitale (piattaforma EUDR) è ancora in fase di sviluppo: a novembre verrà aperta la registrazione degli Operatori, a dicembre sarà disponibile la versione completa.
Il sistema informativo prevedrà tre ruoli: Operatore (produzione nazionale, importazioni, esportazioni); Commerciante (commercio nell’UE) e Rappresentante (di un Operatore e/o di un Commerciante). I rappresentanti autorizzati dovranno ricevere un mandato scritto ed essere stabiliti nell’UE.
Nel caso in cui l’azienda si configuri sia come Operatore sia come Commerciante, le dichiarazioni di due diligence potranno essere presentate all’interno della piattaforma EUDR con un unico profilo, purché l’utente abbia richiesto un doppio ruolo.

Limiti tecnici della piattaforma EUDR

I file di geo-coordinate non potranno pesare oltre 25 MB, cosa che corrisponde a circa un milione di punti.
I file di geo-coordinate dovranno essere solo in formato GeoJson. Altri formati file dovranno essere convertiti.
Sarà previsto un numero massimo di richieste al minuto, per impedire che il sistema vada in crash.
Non potranno essere associati più di 2000 riferimenti (fornitori, poligoni) per ciascuna dichiarazione di due diligence.
Il sistema non accetterà poligoni di coordinate a forma di 8, a forma di “ciambella” (sarà necessario dividere la ciambella in due), poligoni aperti, linee rette, coordinate duplicate (le coordinate sono arrotondate a sei cifre decimali), errori di sintassi, errori nel formato file (i pdf non sono accettati), codici Paese non validi.

Controlli ed entrata in vigore

Il sistema informativo elaborerà un’analisi automatizzata del rischio, visibile alle Autorità competenti e alle Dogane.

Le voci di corridoio sulla posticipazione dell’entrata in vigore del Regolamento (vedi art. Pillole di EUDR, aggiornamento del 24/9/2024) non dovrebbero essere tenute in considerazione: l’EUDR entrerà efficacemente in vigore il 30 dicembre 2024 e, pertanto, tutti i soggetti interessati devono prepararsi ad adempiere agli obblighi di legge