Pellet e obblighi di tracciabilità: chiarimenti MASAF sulle “indicazioni qualitative” nei documenti di vendita

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Il Ministero conferma che i commercianti non sono tenuti a riportare la specie legnosa nei registri e documenti di compravendita del pellet ai sensi dell’EUTR, chiarendo dubbi interpretativi e uniformando i controlli sul territorio nazionale

Nel corso del tempo, AIEL ha raccolto tra le proprie aziende associate un certo numero di segnalazioni di casi in cui le Autorità di controllo avrebbero sanzionato alcuni rivenditori di sacchi di pellet, a fronte di “indicazioni qualitative” ritenute incomplete sulla base di interpretazioni normative che apparivano non pienamente allineate alle disposizioni di legge.

In particolare, l’art. 6, comma 6, del D.lgs. 30 ottobre 2014, n. 178 dispone che: “salvo che il fatto costituisca reato, il commerciante, di cui all’articolo 2, primo paragrafo, lettera d), del regolamento (UE) n. 995/2010, che non conserva per almeno cinque anni i nominativi e gli indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno e dei prodotti da esso derivati, completi delle relative indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture, ovvero non fornisce le suddette informazioni richieste dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500”.

In alcuni casi, le Autorità di controllo avrebbero quindi contestato ai Commercianti il fatto che nella documentazione di compravendita sarebbe stata omessa l’”indicazione qualitativa” del prodotto, in assenza dell’indicazione della specie legnosa del pellet. In altre parole, e a puro titolo d’esempio, la descrizione “pellet di legno”, seppur seguita dall’individuazione dello specifico prodotto (brand) in oggetto, sarebbe stata ritenuta insufficiente a fornire un’indicazione completa di tipo qualitativo.

Ma il pellet è un materiale ottenuto principalmente dalla valorizzazione “a cascata” dei residui dell’industria di lavorazione del legno, e spesso è fabbricato a partire da un mix di residui e segature, anche di specie diverse. L’indicazione della specie legnosa non concorre quindi a definirne la qualità – così come confermano la norma tecnica internazionale UNI EN ISO 17225-2 e le certificazioni di qualità del settore, inclusa ENplus®.

AIEL si è pertanto rivolta alla Direzione Generale dell’Economia Montana e delle Foreste del MASAF e, nello specifico, all’Ufficio DIFOR III, Struttura Autorità competente per FLEGT, EUTR ed EUDR-legno, per ottenere un chiarimento utile ad un’interpretazione coerente degli aspetti di qualità.

In particolare, AIEL ha osservato che, nello spirito della norma, l’indicazione qualitativa dovrebbe limitarsi a quelle informazioni necessarie a individuare l’assortimento in esame, inteso come lo specifico prodotto oggetto di compravendita a cui la documentazione d’acquisto e vendita si riferisce. A riprova di questa argomentazione, AIEL ha osservato che non ricorre l’obbligo di indicare la specie legnosa per un vastissimo insieme di prodotti legnosi, anche d’uso comune, che vanno ben al di là del pellet.

Il Ministero ha quindi confermato con Nota formale che, ai sensi dell’EUTR, nel caso dei Commercianti non vige l’obbligo di indicare la specie legnosa nei documenti e nei registri tenuti dagli stessi per la tracciabilità dei prodotti. L’Ufficio DIFOR III, inoltre, ha comunicato di aver rinnovato formalmente tale indicazione interpretativa al Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFA), Autorità di controllo dell’EUTR, al fine di uniformare ulteriormente l’applicazione delle disposizioni in oggetto su tutto il territorio nazionale.

Il Ministero ha comunque ritenuto opportuno ricordare che l’informazione legata alla specie legnosa rimane un obbligo nell’ambito del sistema di dovuta diligenza degli Operatori che immettono per la prima volta il prodotto legnoso sul mercato comunitario, e che il medesimo obbligo penderà anche sui Commercianti diversi dalle piccole e medie imprese quando sarà operativo il Regolamento Deforestazione zero (EUDR).

Le aziende aderenti al Gruppo pellet e al Gruppo Rivenditori possono richiedere chiarimenti e assistenza a mailto:favero.aiel@cia.it.