La Commissione UE propone modifiche all’EUDR: semplificazioni per operatori e rinvio dell’applicazione

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Il 21 ottobre 2025 la Commissione Europea ha presentato la proposta di modifica dell’EUDR, introducendo esenzioni e semplificazioni per operatori a valle e piccole imprese dei Paesi a basso rischio. Prevista una proroga: per le micro e piccole imprese l’EUDR si applicherà dal 30 dicembre 2026. Restano obblighi stringenti per gli importatori. La proposta dovrà ora essere approvata da Parlamento e Consiglio UE

Dopo il primo annuncio e i successivi dubbi, il 21 ottobre 2025 la Commissione Europea ha finalmente formalizzato la propria proposta di modifica dell’EUDR e rilasciato un comunicato stampa di sintesi.

L’intervento della Commissione va ben oltre il semplice rinvio, e mira all’introduzione di misure che modificherebbero sostanzialmente gli obblighi di molti operatori e commercianti, compiendo un passo avanti sostanziale nell’applicabilità del Regolamento.

Gli obiettivi

Tenuto conto dei commenti delle parti interessate e degli sforzi di semplificazione intrapresi, la Commissione interviene per assicurare che la piattaforma digitale EUDR sia pienamente operativa e funzionale e per semplificare gli obblighi burocratici e amministrativi, in particolare per gli operatori forestali e agricoli dei Paesi a basso rischio, mantenendo però un robusto meccanismo di tracciabilità.

Per raggiungere questi obiettivi di carattere generale, la Commissione propone l’introduzione di due nuove definizioni di altrettante figure – quelle di “operatori a valle” della catena di approvvigionamento e di micro e piccoli “operatori primari” dei Paesi a basso rischio – a cui si applicherebbero semplificazioni significative in termini di dichiarazioni di due diligence da presentare nel sistema informativo EUDR.

Esenzioni per operatori a valle e commercianti

Per effetto della proposta della Commissione, gli operatori “a valle” (downstream) successivi al primo e i commercianti non sarebbero più obbligati a presentare le dichiarazioni di due diligence nella piattaforma digitale EUDR: sarebbe infatti necessario un unico inserimento per l’intera catena di approvvigionamento da parte dell’operatore che per primo immette i prodotti interessati nel mercato comunitario.

Per gli operatori successivi al primo, l’esenzione dagli obblighi di due diligence corrisponderebbe a quella proposta per i commercianti: entrambi questi soggetti sarebbero quindi esentati dall’obbligo di accertare l’esercizio della due diligence a monte, e non dovrebbero presentare un’ulteriore dichiarazione di dovuta diligenza sulla piattaforma EUDR.

Tuttavia, sia gli operatori a valle che non si qualificano come Piccole o Medie Imprese (PMI) sia i commercianti sarebbero comunque tenuti a registrarsi nel sistema informativo e, allo stesso tempo, tutti gli operatori a valle (a prescindere dalle loro dimensioni) e i commercianti continueranno a garantire la tracciabilità di filiera, raccogliendo e trasmettendo i codici e gli identificativi di riferimento.

Esenzioni per imprese forestali e agricole

In luce delle facilitazioni previste per gli operatori a valle e per i commercianti, i principali obblighi di rendicontazione si concentrerebbero sui primi operatori di filiera – come peraltro già avviene nell’EUTR. Tuttavia, gli “operatori primari” dei Paesi a basso rischio e che si caratterizzano come micro e piccole imprese sarebbero chiamati a presentare soltanto una dichiarazione unica e semplificata all’interno della piattaforma EUDR, ottenendo un singolo identificativo. Significativamente, questa ulteriore semplificazione si applicherebbe alla maggior parte degli operatori forestali e agricoli europei. Inoltre, se queste stesse informazioni fossero già disponibili all’interno di database degli Stati membri, gli operatori sarebbero esentati anche da questa incombenza.

In altre parole, l’obbligo di presentare una dichiarazione di due diligence completa non si applicherebbe nemmeno alla nuova categoria dei micro e piccoli primi operatori primari dei Paesi a basso rischio, che immettono sul mercato o esportano prodotti rilevanti da loro stessi coltivati, raccolti o allevati. Tuttavia, per mantenere la funzionalità complessiva del Regolamento, questi operatori sarebbero comunque tenuti a presentare un’unica dichiarazione semplificata nel sistema informativo, o a fornire tali informazioni attraverso un sistema o un database alternativo istituito da uno Stato membro. Le informazioni rilevanti corrisponderebbero alle attività aziendali, inclusa la geolocalizzazione oppure – talvolta ben più semplice – l’indirizzo postale di tutti i terreni da cui si ottengono i prodotti rilevanti. Gli operatori otterrebbero quindi un singolo codice identificativo, che verrebbe poi trasmesso insieme a tutti i prodotti rilevanti.

Quali difficoltà rimangono

Per le merci importate, e per i relativi operatori che le importano nel mercato UE, gli obblighi di conformità sembrano restare piuttosto stringenti.

Inoltre, la proposta della Commissione non introduce la categoria a di Paesi a rischio nullo, di cui si è parlato lungamente fin dai tempi della pubblicazione della classificazione del rischio di deforestazione per singolo Paese, che aveva classificato l’Italia a rischio basso.

È comunque utile evidenziare che l’articolo 34 della Proposta della Commissione consentirebbe a quest’ultima di adottare Atti delegati di modifica dell’Allegato I – quello cioè che elenca i prodotti interessati dall’EUDR. Questo significa che, in via teorica, sono ancora possibili modifiche che permettano ulteriori semplificazioni in favore di prodotti ottenuti da residui, qual è la segatura.

Posticipazione e nuove date

Per fornire ai soggetti interessati dalle modifiche un tempo adeguato di adattamento, la Commissione propone di modificare la data di applicazione del Regolamento, nonché le altre date collegate, quali l’abrogazione dell’EUTR, le disposizioni transitorie, e l’applicazione differita per micro e piccole imprese.

Per le micro e piccole imprese, l’applicazione dell’EUDR decorrerebbe quindi dal 30 dicembre 2026, ossia con una posticipazione di un anno per la filiera del legno (data attuale 30 dicembre 2025) e di sei mesi per le altre merci (data attuale 30 giugno 2026).

Al contrario, per le imprese medie e grandi la data di applicazione rimarrebbe invariata al 30 dicembre 2025, tuttavia con un periodo di “grazia” di sei mesi in relazione a controlli e sanzioni.

In questo lasso di tempo, la proposta prevede che, qualora un’Autorità competente venga a conoscenza di una o più non conformità all’EUDR, potrebbe emettere “avvisi” ai soggetti interessati, accompagnati da raccomandazioni per raggiungere la conformità.

Iter parlamentare e reazioni politiche

È importante sottolineare come la proposta della Commissione sia, appunto, solamente tale, e dovrà essere discussa e approvata dal Parlamento e dal Consiglio europei.

Nel proprio comunicato stampa, la Commissione dichiara di essere al lavoro su “piani di contingenza” che permetterebbero agli operatori economici di rispettare i loro obblighi, nel caso in cui la proposta non fosse adottata entro il 30 dicembre 2025. La Commissione, peraltro, ha rivolto un invito ai co-legislatori ad adottare rapidamente la propria proposta.

Tra le prime reazioni dei gruppi politici si segnala che l’EPP considera la proposta un passo nella giusta direzione, pur riservandosi di valutarla e discuterne internamente prima di dare il via libera. Anche il gruppo S&D ha reagito positivamente, considerandola un compromesso accettabile tra il bilanciamento degli obiettivi di riduzione burocratica e il mantenimento di alti standard ambientali. Al contrario, i Verdi continuano a criticare qualsiasi modifica al Regolamento.