Nel luglio 2025 la Commissione UE ha avviato una consultazione pubblica sulla semplificazione delle norme ambientali, raccogliendo quasi 120.000 commenti. Tra i più citati, l’EUDR (Regolamento Deforestazione zero), su cui Bioenergy Europe ha espresso criticità: oneri sproporzionati per Paesi a basso rischio, duplicazioni di due diligence, obblighi su piccoli volumi e residui di segheria, definizione incerta di degrado forestale. Richiesto un posticipo dell’attuazione
Nel mese di luglio la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sulla semplificazione degli oneri amministrativi nella legislazione ambientale. L’iniziativa ha permesso la raccolta di quasi 120.000 commenti, che faciliteranno la presentazione di una proposta legislativa (il cosddetto pacchetto “environmental omnibus”) attesa nell’ultimo trimestre del 2025.
Significativamente, quasi 8.000 commenti hanno riguardato il Regolamento UE 2023/1115, noto come Regolamento Deforestazione zero, o EUDR.
Anche l’associazione Bioenergy Europe, voce europea del settore bioenergetico, ha inviato i propri commenti, suggerendo interventi di semplificazione normativa. In particolare, Bioenergy Europe riconosce che l’EUDR svolge un ruolo cruciale nella promozione della sostenibilità e nella prevenzione della deforestazione; tuttavia ritiene che alcune disposizioni impongano un onere sproporzionato agli operatori, rendendone l’attuazione del Regolamento inutilmente complessa e onerosa.
Ecco di seguito la sintesi delle principali preoccupazioni del settore.
Oneri amministrativi sproporzionati per i Paesi a basso rischio
Attualmente, l’EUDR impone gli stessi requisiti di dovuta diligenza e di valutazione del rischio per gli operatori che approvvigionano materiale da Paesi a rischio basso, come l’Italia, e Paesi a rischio medio o alto. In nome di una maggiore proporzionalità d’azione del Regolamento, Bioenergy Europe propone che i Paesi a basso rischio siano esentati dalle valutazioni del rischio e dalle dichiarazioni di due diligence.
In proposito, negli ultimi mesi forti spinte politiche hanno richiesto l’introduzione di una categoria di Paesi a rischio nullo, a cui applicare un’esenzione analoga.
Dovuta diligenza solo per il primo operatore
Bioenergy Europe ritiene che i requisiti di due diligence dovrebbero essere applicati solo al primo operatore che immette il prodotto nel mercato comunitario, evitando quindi duplicazioni non necessarie nel prosieguo della filiera.
In effetti, questo approccio è già in vigore con l’attuale EUTR (EU Timber Regulation), mentre l’EUDR moltiplicherà il numero di “operatori” e imporrà una serie di ulteriori verifiche a una moltitudine a valle delle catene di approvvigionamento. Alcuni documenti e linee-guida della Commissione FAQ hanno chiarito che questo tipo di verifiche potrebbero limitarsi ad accertarsi che la dovuta diligenza sia stata efficacemente svolta dai propri fornitori, ma il quadro delle responsabilità e quello sanzionatorio rimangono ancora incerti. Inoltre, non è chiaro l’effettivo valore legale delle “Domande & Risposte” e dei documenti-guida.
Introduzione di una soglia basata sul volume
Bioenergy Europe ritiene utile l’introduzione di una soglia di esenzione basata sui volumi commercializzati, così da assoggettare agli obblighi dell’EUDR solo le importazioni più significative. La geolocalizzazione dei lotti d’origine, la valutazione del rischio e i sistemi di tracciabilità creano pesanti oneri amministrativi, sproporzionati nel caso di importazioni occasionali.
In effetti, nella pratica commerciale i “carichi di prova” sono frequenti, per testare tanto la qualità delle possibili forniture, quanto l’affidabilità del partner commerciale. In proposito è significativo che l’EUDR, a differenza dell’EUTR, impone agli operatori di effettuare una dichiarazione di dovuta diligenza, senza la quale i beni importati non possono essere sdoganati e posti in libera circolazione nel mercato comunitario. Gli obblighi di due diligence andranno quindi attuati interamente, in anticipo rispetto all’instaurazione di un rapporto commerciale solido, continuo e duraturo.
Esenzione della geolocalizzazione per residui di lavorazione
L’attuale quadro normativo impone che gli operatori sviluppino un sistema di tracciabilità che includa la geolocalizzazione dei lotti d’origine per tutti i prodotti di legno (o da esso derivati), inclusi i residui di lavorazione del legno stesso – ad esempio, i residui generati dalle segherie. Tuttavia, l’attuazione dei requisiti di geolocalizzazione per questi materiali è estremamente complessa e poco pratica, poiché i residui delle segherie derivano spesso da più fonti e vengono miscelati durante i processi di lavorazione.
È importante sottolineare il ruolo centrale che i residui hanno nell’approvvigionamento UE di biomassa, e come essi rappresentino una pietra angolare dell’economia circolare della bioenergia. Inoltre, i residui sono il risultato di un processo produttivo principale, e pertanto non sono la causa primaria del prelievo forestale. In altre parole, non contribuiscono direttamente alla deforestazione o al degrado forestale. Inoltre, il prodotto principale (legname segato) da cui essi derivano è già pienamente coperto dai requisiti EUDR.
Bioenergy Europe chiede quindi un quadro normativo più proporzionato e pragmatico, favorevole ai residui.
Mancanza di chiarezza sul degrado forestale
Infine, Bioenergy Europe evidenzia come il concetto di “degrado” forestale, introdotto dall’EUDR in aggiunta a quello di deforestazione, sia ancora poco chiaro poiché non esiste una definizione univoca di degrado accettata a livello globale, né metodi standardizzati e riconosciuti per valutarlo.
La stessa Commissione europea ha riconosciuto il problema, e nell’individuazione delle soglie di rischio di ciascun Paese ha osservato che mancano dati “sufficienti” per valutare il degrado che, di conseguenza, non è stato incluso nelle valutazioni nazionali.
Alcune foreste seminaturali potrebbero rientrare plausibilmente in più di una definizione, tra quelle di foreste rigenerate naturalmente, foreste piantate e piantagioni. Senza dati affidabili e indicazioni chiare, sia gli operatori sia le autorità competenti rischiano di faticare ad applicare la normativa in modo coerente ed efficace.
Posticipo dell’attuazione
Alla luce di tutto questo, Bioenergy Europe chiede un’ulteriore posticipazione dell’attuazione dell’EUDR.
In effetti, qualsiasi emendamento rilevante al testo del Regolamento potrebbe rendere inevitabile un esito simile.
Il ruolo di AIEL
Attualmente, e nonostante il quadro di forte incertezza politica e attuativa, gli operatori sono tenuti a prepararsi all’attuazione del Regolamento, che diverrà cogente al termine del 2025. In questo contesto difficile e fortemente dinamico, l’Area Biocombustibili di AIEL accoglie e supporta le aziende della filiera legno-energia che desiderano seguire con attenzione le evoluzioni normative legate al tema della sostenibilità e della tracciabilità.
Per informazioni di dettaglio e confronti sulle migliori soluzioni aziendali, le aziende possono contattare: favero.aiel@cia.it