Un provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze stabilisce le aliquote da applicare, per gli anni 2024 e 2025, ai contribuenti che usufruiscono del regime agevolato
Il decreto Mef del 6 agosto 2025, pubblicato sulla GU n. 215 della serie generale del 16 settembre ha fissato, per il biennio 2024-2025, l’aliquota del 6,4% per la compensazione dell’Iva relativa alle cessioni di legno e legna da ardere applicabile dai produttori agricoli che aderiscono al regime speciale di detrazione forfettizzata sui prodotti agricoli e ittici.
Il regime agevolato in questione, disciplinato dall’articolo 34, comma 1, del decreto IVA, consente di applicare una detrazione forfetaria dell’imposta sul valore aggiunto per la vendita di determinati prodotti agricoli e ittici elencati nella Tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto. Le percentuali di compensazione, differenziate per gruppi di prodotti, vengono stabilite con decreto del Ministro delle Finanze d’intesa con il Ministro delle Politiche agricole.
In seguito, la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 662, legge n. 145/2018) ha introdotto la possibilità di definire ogni anno, con decreto MEF di concerto con il Mipaaf, le percentuali di compensazione relative al legno e alla legna da ardere, nel limite massimo di 1 milione di euro di spesa annua, a partire dal 2019.
Sulla base di tale normativa, i decreti annuali hanno fissato in passato l’aliquota al 6,4% per gli anni 2020, 2021 e 2022, con esclusione del legno tropicale, mentre non è stato emanato il decreto per il 2023.
Con il decreto del 6 agosto 2025, ora vengono stabilite le aliquote per i periodi 2024 e 2025, confermando ancora una volta il 6,4% di compensazione per le cessioni dei prodotti individuati ai numeri 43 e 45 della Tabella A, parte prima, del decreto IVA, vale a dire:
- la legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine e cascami di legno, compresa la segatura (voce doganale 44.01);
- il legno semplicemente squadrato, con esclusione del legno tropicale (voce doganale 44.04).
Le nuove percentuali decorrono dal 1° gennaio 2024 e resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2025.