Qual è il primo operatore che deve certificarsi nella filiera delle biomasse legnose?
Fin dall’emanazione del cosiddetto Decreto Sostenibilità (DM 7 agosto 2024, n. 294), relativo alla certificazione di sostenibilità dei biocombustibili, si è sviluppato un ampio e articolato dibattito su quale soggetto, all’interno della filiera delle biomasse legnose, debba essere individuato come primo operatore economico tenuto alla certificazione.
L’individuazione di tale soggetto è infatti strettamente connessa alla definizione del primo punto di raccolta, alla sua gestione e, più in generale, all’organizzazione complessiva della filiera.
Chi è e cosa fa il “primo operatore”
Attraverso una serie di Circolari, risposte ai quesiti degli operatori (FAQ) e verbali di riunioni tecniche, i Ministeri competenti, MASE e MASAF, hanno per prima cosa chiarito efficacemente che il “primo operatore” è il proprietario forestale che vende direttamente la biomassa legnosa all’impianto energetico, oppure l’azienda forestale che ha eseguito il taglio e che lo conferisce alla centrale.
Allo stesso tempo, veniva osservato che le modalità organizzative della filiera legno-energia possono variare sensibilmente e che, di conseguenza, è necessario valutare caso per caso quali soggetti debbano essere certificati, anche in funzione del punto in cui si instaurano i rapporti economici di filiera.
Su queste premesse si sono progressivamente affermate interpretazioni restrittive e sfavorevoli alla filiera legno-energia, secondo cui il primo operatore da certificare avrebbe dovuto sempre essere l’azienda forestale che esegue il taglio e cede il materiale legnoso a terzi, anche quando il cliente non fosse stata la centrale di produzione energetica bensì, ad esempio, un collettore di biomassa. In questa prospettiva, il soggetto che effettua la cippatura, qualora diverso dall’azienda forestale, diventerebbe il secondo operatore economico di filiera a doversi certificare.
Così facendo, in molti casi sarebbe diventato necessario ricorrere a una certificazione di gruppo, che avrebbe visto, ad esempio, il collettore di biomassa come capogruppo, e le aziende forestali produttrici e/o conferenti come soggetti partecipanti al gruppo. Tuttavia, questo avrebbe portato a un enorme aggravio economico e amministrativo in capo alle aziende della filiera.
Cos’è il “primo punto di raccolta”
Il 10 dicembre 2025 si è quindi tenuta una riunione alla presenza di MASE, MASAF, Accredia, Associazioni di settore e Organismi di certificazione, per risolvere, tra gli altri, questo dubbio interpretativo.
Per individuare il primo operatore economico, occorra partire dall’identificazione del primo punto di raccolta, così come definito dal Decreto Sostenibilità. In particolare, il “primo punto di raccolta” è individuato nell’“eventuale cantiere di taglio, gestito direttamente dall’operatore economico, o da altra controparte di un accordo contrattuale, che si procura le materie prime direttamente dai produttori di biomassa agricola, biomassa forestale […]”.
La nascita del rapporto economico di filiera è quindi ancorata all’ottenimento del materiale legnoso direttamente dal produttore, la cui individuazione diventa, a sua volta, elemento decisivo per definire il primo operatore economico. In proposito, il D.lgs. 199/2021, da cui il Decreto sostenibilità discende, definisce la “biomassa forestale” come quella “risultante dalla silvicoltura”.
Ne consegue che l’attività selvicolturale da cui deriva la produzione di biomassa legnosa è quella svolta dall’azienda forestale che acquisisce la proprietà del materiale e gestisce l’eventuale cantiere di taglio: tale soggetto è quindi il produttore della biomassa, indipendentemente dal regime di proprietà del bosco.
Questo approccio è analogo a quello adottato dai Regolamenti europei EUTR (EU Timber Regulation, Reg. 995/2010) ed EUDR (Reg. 2023/1115), che individuano nell’impresa forestale nazionale l’operatore che per primo immette sul mercato le materie prime legnose. In altri termini, la figura dell’operatore EUTR e del produttore nel DM Sostenibilità possono coincidere.
Chiarito che il primo operatore soggetto a certificazione è colui che si approvvigiona direttamente dal produttore delle materie prime legnose, il rapporto economico rilevante è quello che intercorre tra l’azienda che svolge le attività selvicolturali e dispone del materiale e l’operatore che acquista tali materie prime, ne gestisce il punto di raccolta e le avvia alla filiera energetica, anche attraverso la cippatura. In questo scenario, il primo soggetto tenuto alla certificazione non è l’azienda forestale, bensì l’operatore di filiera successivo. Lo stesso ragionamento vale per le biomasse legnose di origine agricola (es. pioppeti).
Cosa dicono le FAQ ufficiali
A seguito della riunione ministeriale di dicembre 2025, e recependo l’interpretazione proposta da AIEL e dalle Associazioni di categoria, il MASE ha aggiornato le proprie Domande e Risposte (FAQ) al DM 7 agosto 2024. In particolare, la risposta n. 38-bis integra e chiarisce quanto già previsto dalla risposta n. 38:
38. Nella filiera delle biomasse forestali, l’abbattitore è soggetto alla certificazione? Fermo restando che il primo operatore a doversi certificare nella filiera delle biomasse forestali è il primo punto di raccolta, l’abbattitore è soggetto alla certificazione quando, oltre a eseguire la mera operazione di abbattimento, gestisce l’impianto di stoccaggio e/o trattamento per l’ottenimento dei biocombustibili destinati alle centrali alimentate a biomasse.
38. bis Nella filiera delle biomasse forestali, l’abbattitore è soggetto alla certificazione? Il primo operatore a doversi certificare nella filiera delle biomasse forestali è il primo punto di raccolta. Questo si individua nell’impianto di trattamento per l’ottenimento dei biocombustibili destinati alle centrali alimentate a biomasse (cippato). Tale operatore economico deve gestire e trasmettere le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di tali materie prime o combustibili. Qualora la biomassa forestale venga ceduta direttamente all’operatore elettrico, il primo punto di raccolta, soggetto alla certificazione, si individua nell’operatore che effettua la cessione in qualità di proprietario della biomassa suddetta, sia esso il proprietario del bosco o l’impresa boschiva.
In sintesi, è stato definitivamente chiarito che il primo operatore di filiera tenuto alla certificazione è il soggetto che, attraverso la cippatura, determina la valorizzazione energetica del materiale legnoso. L’azienda forestale è quindi obbligata a certificarsi solo nel caso in cui effettui direttamente la cippatura, conferendo il materiale in centrale o a un altro operatore commerciale della filiera legno-energia. Negli altri casi, l’obbligo ricade sul collettore o cippatore, distinto dall’impresa che ha eseguito il taglio.
Questo chiarimento ha fatto venire meno, in numerose situazioni operative, la necessità di ricorrere a certificazioni di gruppo con il cippatore o collettore come capogruppo e le aziende forestali come siti partecipanti, riducendo in modo significativo gli oneri tecnici, amministrativi ed economici a carico della filiera.
Supporto alle aziende
AIEL è particolarmente attiva nel supportare le aziende sul tema della certificazione di sostenibilità delle biomasse legnose. Per informazioni, dubbi, consigli e approfondimenti è possibile contattare: favero.aiel@cia.it

