Regione Lombardia ha pubblicato le nuove disposizioni tecnico operative che recepiscono le modifiche introdotte dalla D.G.R. XI/5360 del 11.10.2021 in materia di esercizio, controllo e ispezione degli impianti termici civili a biomasse.
Le nuove disposizioni definiscono le modalità operative per le novità introdotte dalla DGR.
Il ruolo dell’addetto alla pulizia della canna fumaria e i suoi obblighi
Tra le novità più interessanti c’è la responsabilizzazione dell’impresa di pulizia (spazzacamino), non abilitata ai sensi del DM 37/2008.
A partire da settembre 2022 queste imprese per poter intraprendere l’attività dovranno registrarsi nel Catasto Unico regionale degli Impianti termici (www.curit.it), previa iscrizione presso la CCIAA con il codice ATECO 81.22.02 – “Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali”.
Lo smaltimento delle ceneri
Viene chiarito anche l’aspetto relativo allo smaltimento delle ceneri con preciso riferimento all’attività dello spazzacamino. Queste si classificano come rifiuti speciali (codice CER 06.13.05) e devono essere gestite con le modalità previste dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006).
Il rapporto di pulizia
Alla realizzazione di ogni intervento deve essere redatto l’allegato 3C (pag. 68 delle disposizioni) entro le fine del mese successivo alla data in cui è stato eseguito l’intervento.
La frequenza della pulizia
La pulizia della canna fumaria deve essere effettuata con cadenza almeno annuale e comunque ogni 4 tonnellate di biomassa bruciata e prima di ogni intervento per il controllo dell’efficienza energetica (il controllo di efficienza energetica e la manutenzione dell’impianto devono essere svolti da imprese abilitate ai sensi del DM 37/2008).
Manutenzione e prove di rendimento
A partire dal primo agosto 2022 le imprese dovranno eseguire nell’ambito della manutenzione periodica la prova di rendimento secondo la norma UNI 10389-2.
La frequenza delle manutenzioni
Salvo diverse e più restrittive indicazioni rilasciate dall’installatore o dal costruttore, i controlli devono avere almeno cadenza:
- Annuale, per apparecchi con potenza termica al focolare maggiore di 15 kW;
- Biennale, per apparecchi con potenza termica al focolare maggiore di 10 kW e inferiore o uguale a 15 kW;
- Quadriennale per generatori con potenza termica al focolare nominale uguale o inferiore ai 10 kW.
Il rapporto di controllo
A seguito dell’intervento di manutenzione è necessario redigere il rapporto di controllo Tipo 1B (pag. 67 delle disposizioni). I rapporti dovranno essere caricati nel CURIT che sarà operativo per la ricezione dei nuovi rapporti entro la fine di agosto.
Per poter caricare i rapporti sarà comunque necessario integrare le informazioni degli impianti accatastati indicando:
- Numero analisi di combustione previste per il generatore (solitamente 1);
- Classificazione ambientale secondo il DM 186/2017 (numero di Stelle per i generatori minori o uguale a 500 kW);
- Rispetto della normativa ambientale del D.Lgs. 152/2006 (per generatori superiori a 500 kW);
- Modalità di esercizio (scegliendo tra : uso continuativo; uso saltuario; deroga*; impianto storico).
Esercizio ed installazione di impianti a biomassa legnosa
Le disposizioni relative ad esercizio e nuove installazioni di generatori a biomassa sono quelle definite dalla D.G.R. XI/5360 del 11.10.2021 (infografica di sintesi prodotta nell’ambito del progetto: “Aria nuova in Valle Camonica”).